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Sentenza

Sentenza n. 4479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo spagnolo "Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo" quale specializzazione per il sostegno conseguita in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo conseguito presso l’Università Cardenal Herrera CEU. L’appello deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, violazione e falsa applicazione del d.m. 30 settembre 2011, nonché difetto di motivazione, travisamento e violazione dell’art. 115 c.p.c. Il Ministero sosteneva che il titolo prodotto non fosse una qualifica professionale riconosciuta dalla Spagna, ma un mero attestato di frequenza di un corso privo di valenza ufficiale e non idoneo a consentire l’accesso alla professione di insegnante di sostegno in Spagna. Evidenziava inoltre l’assenza di un esame finale previsto dalla legge, di un tirocinio scolastico idoneo e di elementi sufficienti a dimostrare lo svolgimento delle attività pratiche. L’Amministrazione aveva acquisito informazioni dal competente Ministero spagnolo, il quale aveva dichiarato che il corso non costituiva un titolo ufficiale in Spagna, ma un titolo proprio dell’università. In ogni caso, il Ministero aveva comparato il percorso formativo estero con quello previsto dall’ordinamento italiano, rilevando differenze ritenute incolmabili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso originario. Ha ritenuto legittimo il diniego ministeriale per due autonome ragioni. Anzitutto, il titolo prodotto non rientra nel regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dalla direttiva 2005/36/CE, perché non è attestato come titolo di formazione o competenza prescritto dalla Spagna per accedere alla professione di insegnante di sostegno ed esercitarla nel suo territorio; il Ministero spagnolo lo ha qualificato come titolo proprio dell’università e non ufficiale. In secondo luogo, il Ministero ha comunque effettuato una comparazione concreta tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, rilevando l’assenza di un esame finale legalmente previsto, di un tirocinio scolastico adeguato e di elementi documentali sufficienti sulle attività pratiche, nonché differenze sostanziali rispetto al percorso italiano disciplinato dal d.m. 249/2010 e dal d.m. 30 settembre 2011. Il Collegio ha inoltre affermato che la sola frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno non produce in Italia un effetto abilitante. Ha richiamato il principio secondo cui la libertà di circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d’origine, né di prendere in considerazione un titolo non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale in tale Stato. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 13 direttiva 2005/36/CE

    La direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e richiede, per il regime generale, un titolo di formazione o una competenza prescritti dallo Stato membro d’origine per l’accesso alla professione e il suo esercizio.

    Il riconoscimento in altro Stato membro presuppone un titolo o attestato avente valore professionale nello Stato d’origine; non è sufficiente un attestato relativo a un corso privo di riconoscimento ufficiale e non abilitante all’esercizio della professione.

  • direttiva 2013/55/UE

    La direttiva ha modificato la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nel cui quadro è stata valutata la riconoscibilità del titolo estero.

  • art. 13, comma 5, d.m. 249/2010

    La sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno non determina, in Italia, un effetto abilitante.

  • art. 13, comma 1, d.m. 249/2010

    La specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università; i corsi devono prevedere almeno 60 crediti formativi, almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per i diversi ordini e gradi di scuola.

    Il percorso italiano di specializzazione è caratterizzato da requisiti formativi e di tirocinio specifici, utilizzabili come parametro per la comparazione concreta con la formazione estera.

  • d.m. 30 settembre 2011

    La disciplina italiana del percorso di specializzazione sul sostegno costituisce parametro di riferimento per verificare contenuti, tirocinio e requisiti della formazione estera.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    La libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento professionale, un titolo di formazione non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale nello Stato membro d’origine.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione della norma è stata dedotta dall’Amministrazione nell’appello, ma la decisione si fonda sulla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione ministeriale.

Massime di principio

  • Nel regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, il titolo estero deve avere nello Stato d’origine un valore ufficiale e professionale, ossia deve essere prescritto o riconosciuto per l’accesso alla professione regolamentata e per il suo esercizio; un attestato relativo a un corso privo di riconoscimento ufficiale e non abilitante non è idoneo, di per sé, al riconoscimento nello Stato ospitante.
  • La libertà di circolazione e di stabilimento non impone allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo estero un valore maggiore di quello posseduto nello Stato d’origine, né di prendere in considerazione un titolo non legalmente riconosciuto o privo di carattere ufficiale in tale Stato.
  • La sola frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno non produce automaticamente, nell’ordinamento italiano, un effetto abilitante all’insegnamento.
  • Quando esamina una domanda di riconoscimento di una formazione estera, l’amministrazione può negare il riconoscimento sulla base di una comparazione concreta e motivata tra il percorso estero e quello nazionale, valorizzando l’assenza di esami finali legalmente previsti, di tirocinio scolastico effettivo e documentato e di altri requisiti formativi essenziali.
  • Il diniego di riconoscimento è legittimo quando l’amministrazione abbia acquisito informazioni dall’autorità competente dello Stato d’origine sulla natura non ufficiale del titolo e abbia inoltre verificato, mediante istruttoria e motivazione ragionevoli, le differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta dall’ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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