Cassazione Penale, Sentenza n. 41605/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducevano l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla loro richiesta di condannare la parte civile alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dagli imputati, ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., nonostante l'assoluzione/rigetto integrale della domanda risarcitoria a loro favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l'omessa statuizione sulla rifusione delle spese sostenute dagli imputati. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, affinché il giudice di merito si pronunci sulla richiesta di condanna della parte civile. Ha inoltre escluso la condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, considerato che la parte civile non ha resistito in Cassazione.
Norme richiamate
L'art. 541, comma 2, riconosce all'imputato, nel giudizio di appello, la possibilità di chiedere la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute qualora ottenga l'esclusione totale del diritto al risarcimento (es. assoluzione che esclude la responsabilità civile). La Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia su tale istanza costituisce omissione che richiede il rinvio per valutazione di merito.
L'art. 592 disciplina la statuizione sulle spese processuali; il comma 4, richiamato, consolida il diritto alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato quando la domanda civile è totalmente esclusa. La Corte ha osservato che la Corte d'appello aveva limitato la condanna alle spese processuali senza decidere sulla rifusione richiesta, determinando l'annullamento parziale.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
La norma individua i poteri della Corte di cassazione, incluso l'annullamento senza rinvio in certi casi; qui la Procura generale aveva chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa pronuncia sulla rifusione, ma la Corte ha invece disposto l'annullamento con rinvio per consentire il necessario accertamento di merito da parte del giudice a quo.
Massime di principio
- Se in appello l'imputato ottiene l'esclusione totale della domanda civile (assoluzione o rigetto integrale), può chiedere la condanna della parte civile alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute; il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tale richiesta.
- L'omessa pronuncia del giudice di appello sulla rifusione delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 541(2) e 592(4) c.p.p. comporta vizio correggibile in cassazione e, se occorre un apprezzamento di merito, determinano l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- La condanna della parte civile alle spese del giudizio di legittimità non è automatica quando la parte civile non abbia resistito in Cassazione; il giudice di cassazione può escluderla.
- Il rinvio per nuovo giudizio serve al giudice di merito per svolgere l'accertamento di fatto e motivare la decisione sulla rifusione, tenendo conto di eventuali giustificati motivi per la compensazione totale o parziale.
- La Procura generale può chiedere l'annullamento senza rinvio in parte qua, ma la Corte valuta se il caso richiede invece il rinvio per decisione di merito.
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