Parere n. 944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Guardia di Finanza per l’annullamento de provvedimento del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-/23 del 23 agosto 2023 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-/23 del 23 agosto 2023, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico contro il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità consistenti in ipertensione arteriosa e postumi di impianto di pacemaker per blocco atrioventricolare di terzo grado parossistico. Ha dedotto che le condizioni lavorative particolarmente stressanti durante il periodo pandemico avrebbero aggravato le patologie cardiovascolari; che l’Amministrazione non avrebbe considerato le sue prospettazioni e la documentazione prodotta; che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a colleghi in situazioni analoghe; che le valutazioni sfavorevoli si sarebbero basate sulle attività astrattamente riferibili alla qualifica, anziché sulle mansioni concretamente svolte; e che sarebbe mancato un adeguato approfondimento istruttorio sullo stato di salute e sul nesso causale con il servizio. Il Ministero ha chiesto il rigetto. La Sezione ha rilevato, in via preliminare, il mancato perfezionamento del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria non risulta partecipata al ricorrente e la relativa nota della Segreteria non gli è stata recapitata.
Il parere
La Sezione non ha deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare, ritenendo l’affare non maturo per la decisione a causa del difetto di contraddittorio. Ha disposto che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta al ricorrente la relazione istruttoria entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il materiale dovrà poi essere trasmesso alla Segreteria della Sezione nei successivi quindici giorni. La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso non potrà essere deciso e la responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Amministrazione. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Contraddittorio procedimentale
La relazione istruttoria del Ministero non risulta essere stata partecipata al ricorrente e non risulta recapitata la nota della Segreteria con cui tale partecipazione era stata disposta. Prima di procedere alla decisione è necessario consentire al ricorrente di conoscere la relazione e di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Incombenti istruttori e termini
Il Ministero dell’economia e delle finanze deve trasmettere la relazione istruttoria al ricorrente entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le osservazioni; nei successivi quindici giorni gli atti devono essere rimessi alla Segreteria della Sezione.
Domanda cautelare
A causa del difetto di contraddittorio, la Sezione non può allo stato esaminare neppure la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale il Consiglio di Stato è chiamato a rendere il parere sull’impugnazione proposta.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la decisione non può essere resa quando la relazione istruttoria dell’Amministrazione non sia stata effettivamente partecipata al ricorrente, poiché il contraddittorio deve essere pienamente instaurato.
- Quando il contraddittorio non è perfezionato, il Consiglio di Stato deve sospendere l’espressione del parere e disporre gli adempimenti necessari per consentire al ricorrente di conoscere gli atti istruttori e di presentare osservazioni e controdeduzioni.
- Il difetto di contraddittorio impedisce, allo stato, anche l’esame della domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori prescritti può impedire la decisione del ricorso, con responsabilità riferita esclusivamente all’Amministrazione inadempiente.
Ricorso straordinario in materia di causa di servizio
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un già maresciallo aiutante della Guardia di finanza contro il provvedimento del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Patologie e censure dedotte
Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto, deducendo la dipendenza dal servizio dell’ipertensione arteriosa e dei postumi dell’impianto di pacemaker per blocco atrioventricolare di terzo grado parossistico. Ha sostenuto che le condizioni di particolare stress lavorativo durante il periodo pandemico avrebbero inciso negativamente sulle sue condizioni cardiovascolari.
Sono state inoltre prospettate:
- omessa considerazione delle argomentazioni e della documentazione prodotta;
- disparità di trattamento rispetto a colleghi che avrebbero ottenuto il riconoscimento in situazioni analoghe;
- valutazione delle attività astrattamente riconducibili alla qualifica, anziché delle mansioni concretamente svolte;
- insufficiente approfondimento istruttorio sullo stato di salute e sul nesso causale tra le infermità e il servizio prestato.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, nella relazione istruttoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.
Difetto di contraddittorio
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. La relazione istruttoria non risulta infatti essere stata partecipata al ricorrente e non risulta recapitata la nota della Segreteria con cui tale adempimento era stato disposto.
La mancata conoscenza della relazione istruttoria impedisce al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di presentare osservazioni e controdeduzioni. Per tale ragione la Sezione non ha esaminato le censure relative alla causa di servizio, all’equo indennizzo, alla disparità di trattamento o al nesso causale.
Incombenti disposti
Il Ministero dell’economia e delle finanze deve:
- trasmettere al ricorrente la relazione istruttoria entro quindici giorni dalla comunicazione del parere;
- assegnare al ricorrente un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni;
- rimettere l’intero materiale alla Segreteria della Sezione nei successivi quindici giorni.
La Sezione ha precisato che l’ingiustificato inadempimento impedirà la decisione del ricorso e comporterà la responsabilità esclusiva dell’Amministrazione.
Domanda cautelare e rinvio
Poiché il contraddittorio non è stato perfezionato, non è stata esaminata neppure la domanda cautelare. L’espressione del parere è stata sospesa e la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.
Oscuramento dei dati
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679. La Segreteria è stata quindi incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la parte.
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