Ordinanza n. 1393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto il ricorso contro la proroga di una concessione demaniale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado e chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. In primo grado avevano contestato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Mondragone aveva disposto, in favore degli odierni controinteressati, una nuova proroga di una concessione demaniale. Il pregiudizio dedotto consisteva nella lesione dell'interesse strumentale alla celere indizione di adeguate procedure comparative per il nuovo affidamento della concessione. In sede cautelare d'appello, gli appellanti hanno quindi prospettato l'attualità del pregiudizio derivante dal mantenimento degli effetti della sentenza reiettiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha rilevato che i termini delle proroghe contestate erano già scaduti e che il Comune era tenuto ad adottare le conseguenti determinazioni sull'accertamento della scadenza delle concessioni e sull'attivazione della procedura per il nuovo affidamento. In particolare, la precedente proroga al 31 dicembre 2025 era stata sostituita dalla riduzione della durata delle concessioni al 31 dicembre 2024, termine già trascorso; inoltre, era decorso anche il termine del 1° gennaio 2025 previsto dalla deliberazione comunale che faceva salve le pregresse concessioni sino a tale data. Ne consegue che la sospensione della sentenza non avrebbe potuto arrecare alcuna utilità concreta agli appellanti e non risultava evidente l'attualità del pregiudizio cautelare. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune appellato non si è costituito.
Norme richiamate
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata esaminata in sede cautelare d'appello; la misura è stata negata per l'assenza di un pregiudizio attuale e di una concreta utilità derivante dalla sospensione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza di primo grado non può essere concessa quando, nelle more, siano scaduti i termini degli atti amministrativi oggetto della controversia e la misura non possa più arrecare alcuna utilità concreta al richiedente.
- L'interesse cautelare deve essere attuale e concreto: il mero interesse strumentale alla celere riedizione della procedura di affidamento non giustifica la sospensione della sentenza quando l'amministrazione è già tenuta ad assumere le determinazioni conseguenti alla scadenza della concessione.
- Nel giudizio cautelare d'appello, il decorso dei termini temporali degli atti impugnati può escludere l'attualità del pregiudizio e determinare il rigetto dell'istanza per carenza di utilità della misura richiesta.
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