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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10728/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 19/06/2025 che aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare. Il motivo di ricorso rilevato dalla Corte non attiene al merito della revoca, ma alla forma dell'impugnazione: il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente dalla parte, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio l'ammissibilità del ricorso alla luce delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. e ha ritenuto che il ricorso personale sia inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La norma è richiamata insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come fonte della modifica normativa che ha introdotto l'attuale requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore abilitato.

Massime di principio

  • Dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, qualunque sia il provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di sottoscrizione da parte del difensore abilitato, la Corte può limitarsi a dichiararne l'inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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