Cassazione Penale, Sentenza n. 42612/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma, operata dalla Corte d'Appello di Lecce a soli fini civili, della sentenza di assoluzione del Tribunale relativa a lesioni personali occorse il 18/08/2011. Denunciano vizio di motivazione e vizi procedurali connessi alla rinnovazione istruttoria: la Corte d'Appello avrebbe rinnovato solo la deposizione della persona offesa (Greco), omettendo di rinnovare la testimonianza della teste Fiammata (che in primo grado aveva escluso contatti fisici) e non avendo sentito i testi a difesa mai assunti né in primo né in secondo grado; inoltre contestano la valutazione della Corte d'Appello sulla presunta conferma reciproca fra Greco e Fiammata e la mancata giustificazione della superfluità dei testi di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte essenziale: ha ritenuto infondato il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello della parte civile, ma ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e al vizio di motivazione per la mancata assunzione dei testi a difesa. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cremonini, Troise) e la giurisprudenza costituzionale, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello perché il giudizio venga celebrato secondo le regole del processo civile; ha quindi disposto che la valutazione probatoria decisiva, specie se basata su prove dichiarative contrastanti, debba essere oggetto di piena rinnovazione istruttoria.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la revisione della decisione dipende dalla valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto violato tale obbligo perché non è stata riassunta la deposizione ritenuta di riscontro (Fiammata) e non sono stati assunti i testi a difesa.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 che prevede, in casi specifici, il rinvio per la prosecuzione alla sezione civile; la Corte ha escluso l'applicazione di tale norma al caso concreto perché la disposizione opera solo per costituzioni di parte civile successive al 30/12/2022.
Riferita nel dibattito giurisprudenziale circa il diverso standard probatorio civile rispetto al penale; la Corte ha ricordato che, pur potendo in astratto applicarsi criteri meno rigorosi per la responsabilità civile, ciò non esonera l'appello dall'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive.
Ha introdotto l'art. 603 comma 3-bis; la Corte richiama questa norma e la sua funzione di garanzia di rinnovazione istruttoria quando la decisione si fonda su nuova valutazione di prove dichiarative.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 (e art. 99-bis)
Norme che hanno modificato il regime delle impugnazioni civili nei procedimenti penali; la Corte ha precisato che la nuova disciplina della riconsiderazione a fini civili non si applica retroattivamente alle costituzioni di parte civile anteriori al 30/12/2022.
Sez. U, sent. n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini) e Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: la riforma di una sentenza assolutoria in appello basata su diversa valutazione di prova dichiarativa richiede rinnovazione dell'istruttoria e, in assenza di elementi sopravvenuti, una forza persuasiva superiore a quella del primo grado per eliminare il ragionevole dubbio.
Corte Cost., sent. 7/7/2021 n. 182
Richiamata in relazione al tema degli standard probatori nel giudizio di responsabilità civile; la Corte di Cassazione segnala che l'interpretazione costituzionale non autorizza, tuttavia, violazioni dell'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive in appello.
Massime di principio
- Se in appello la decisione si basa su una diversa valutazione di prove dichiarative considerate decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis: non è sufficiente riesaminare documenti o singole deposizioni già acquisite in primo grado.
- La riforma di un'assoluzione richiede, in assenza di nuovi elementi, una 'forza persuasiva superiore' rispetto alla valutazione del primo giudice per superare il ragionevole dubbio; la semplice diversa valutazione del medesimo materiale probatorio non basta.
- Quando esistono testimonianze di riscontro o testi a difesa mai sentiti, l'appello non può omettere la loro acquisizione se la loro assunzione è funzionale a un pieno contraddittorio; l'omissione integra vizio procedurale e di motivazione.
- Nel giudizio penale a fini esclusivamente civili può operare un diverso criterio di prova rispetto al penale, ma ciò non esenta il giudice d'appello dall'osservare le garanzie procedurali (rinnovazione dell'istruttoria) quando la decisione dipende da prove dichiarative contrastanti.
- Se la riforma a fini civili viola le regole processuali penali sulla rinnovazione, la Cassazione può annullare e rinviare al giudice civile competente per proseguire il giudizio secondo le regole del processo civile.
- Le modifiche normative successive (es. d.lgs. 150/2022) possono incidere sulle modalità di prosecuzione del giudizio a fini civili, ma la loro applicazione dipende dalla data di costituzione della parte civile e non opera retroattivamente.
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