Cassazione Penale, Ordinanza n. 36870/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo con un unico motivo l'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La decisione impugnata è stata pronunciata il 9 giugno 2026; la Cassazione ha deciso de plano il 10 settembre 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento sia impugnabile per cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dalla disposizione e che la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra essi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giaquinto Domenico impugna la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna indicata in epigrafe pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
La disposizione individua il rito in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata: l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è circoscritto alle ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi ammissibile il motivo che censura la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
La censura relativa all'omessa verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, perché estranea ai motivi di impugnazione tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa sia imputabile a colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è pertanto inammissibile la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità sia determinata da colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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