Sentenza n. 4/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI: - del provvedimento con il quale la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, ha comunicato gli esiti delle prove scritte del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi, in particolare: i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali redatti dalla commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento delle prove scritte in relazione alla posizione del ricorrente ovvero alla correzione delle prove scritte della ricorrente, ivi comprese eventuali schede di correzione individuali; gli atti e provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte dell’amministrazione resistente, nella parte in cui non è presente la ricorrente; la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; i criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla commissione esaminatrice, per come stabiliti dal verbale n. 1 del 17 luglio 2023, in particolare nella parte in cui, in relazione precipuamente alla prima prova scritta, sono stati individuati i seguenti criteri “1) grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova; 2) livello di aggiornamento; 3) coerenza e logica nello sviluppo dell’argomento trattato; 4) capacità di usare correttamente la lingua italiana, chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi”; la valutazione attribuita alle prove scritte della ricorrente - e in particolare alla prima prova di scritta - nella misura in cui non consente di ottenere un punteggio di almeno 21/30, necessario ai fini dell’ammissione alla prova orale; nonché per la condanna: - dell’amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa nonché allo svolgimento delle successive fasi del concorso (id est, la prova orale); CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della graduatoria definitiva del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione”, pubblicata con determinazione n. 550 prot. n. 10817 del 14 marzo 2025; - della determinazione n. 598 prot. n. 12374 del 27 marzo 2025, con la quale veniva rettificata la graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 550/10817 del 14 marzo 2025, ad ogni modo dando atto che “la rettifica non comporta alcuna modifica sui nominativi dei 40 candidati già proclamati vincitori e sui nominativi dei candidati collocatisi nelle posizioni dalla 1 alla 27, i quali restano invariati”; - della graduatoria definitiva allegata alla determinazione n. 598 prot. n. 12374 del 27 marzo 2025; nonché per la condanna: dell’amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento della ricorrente nella graduatoria finale della procedura concorsuale di cui è causa, previa rideterminazione del punteggio a seguito di annullamento degli atti viziati ovvero, in subordine, mediante la ripetizione delle fasi concorsuali ritenute illegittime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prima prova scritta, comunicazione degli esiti delle prove scritte e successive graduatorie definitive e rettificate
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso regionale per il reclutamento di 40 dirigenti, aveva conseguito 20,18/30 nella prima prova scritta, a fronte della soglia minima di 21/30, ed era stata quindi esclusa dalla prova orale. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ha dedotto, in via principale, l’erroneità e l’irragionevolezza delle valutazioni delle proprie risposte, anche per disparità di trattamento rispetto agli elaborati di altri candidati, nonché violazione della lex specialis, dei criteri di valutazione, dei principi di par condicio e dei parametri costituzionali e legislativi richiamati. Ha inoltre contestato la valutazione dei titoli, sostenendo che essa fosse sintomatica dell’opacità complessiva dell’operato della commissione. Con un secondo motivo ha censurato l’insufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio, assumendo che i criteri di valutazione non fossero sufficientemente chiari e che mancassero fasce di punteggio e sub-punteggi predeterminati per ciascun parametro. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e, con i motivi aggiunti, l’inserimento nella graduatoria finale previa rideterminazione del punteggio o, in subordine, la ripetizione delle fasi viziate.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti. Quanto alle censure sulle valutazioni delle prove, ha dichiarato inammissibili i profili introdotti per la prima volta nella memoria del 13 ottobre 2025 relativi agli elaborati di un altro candidato, poiché contestati dall’amministrazione, non prodotti in giudizio e non assistiti dalla prova della loro acquisizione. Ha invece esaminato le doglianze relative alle risposte della ricorrente ai quesiti 4 e 5, già dedotte nel ricorso e documentate, ma le ha ritenute infondate: la ricorrente non ha fornito elementi sufficientemente circostanziati per dimostrare manifesta superficialità, incompletezza, incongruenza, errore di fatto o illogicità della valutazione tecnica. Il giudice ha ribadito che la valutazione delle prove concorsuali appartiene all’ampia discrezionalità tecnica della commissione e non è sostituibile dal giudice, salvo manifeste erroneità, illogicità, sviamento, errore di fatto o contraddittorietà immediatamente rilevabile. L’esame comparativo degli elaborati prodotti non ha evidenziato tali vizi; pertanto non è stato disposto l’approfondimento istruttorio richiesto. La censura relativa alla valutazione dei titoli è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché il relativo punteggio avrebbe rilevato soltanto dopo il superamento delle prove scritte e orali e non avrebbe potuto procurare alcun beneficio alla candidata esclusa. Il motivo sul voto numerico è stato respinto: il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio concorsuale, salvo che la commissione si sia autovincolata a una motivazione discorsiva o che i criteri siano mancanti, oscuri o non intelligibili. Nel caso concreto i criteri adottati con il verbale n. 1 del 17 luglio 2023 — conoscenza e aderenza alla traccia, aggiornamento, coerenza e logica, correttezza linguistica, chiarezza, proprietà terminologica e sintesi — sono stati ritenuti chiari, percepibili e adeguati alla prova a risposta sintetica. Inoltre, il verbale stabiliva un metodo analitico di attribuzione dei punteggi: ciascun commissario doveva assegnare quattro punteggi per ogni quesito, il punteggio del singolo quesito era calcolato mediante medie e il voto finale mediante la media dei dieci quesiti. La documentazione dimostrava che la commissione aveva applicato tale metodo. Il TAR ha quindi confermato la legittimità delle valutazioni e delle graduatorie impugnate, compensando le spese per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3 e seguenti d.P.R. 487/1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione alle regole delle procedure concorsuali; le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte o ritenute inammissibili.
artt. 1, 2, 3, 7 e seguenti l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente per contestare lo svolgimento e la motivazione della procedura; il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Richiamati quali parametri di uguaglianza, tutela giurisdizionale e buon andamento/imparzialità; il TAR ha escluso la sussistenza dei vizi dedotti.
artt. 8 e seguenti del bando di concorso
Disciplinano la struttura della procedura, le prove e la soglia di 21/30 per il superamento della prima prova scritta.
artt. 10, 11 e 13 del bando di concorso
L’art. 10 è richiamato per i criteri della prima prova; gli artt. 11 e 13 dimostrano che il punteggio dei titoli rileva ai fini della graduatoria solo dopo il superamento delle prove scritte e orali.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali la valutazione delle prove appartiene all’ampia discrezionalità tecnica della commissione e non può essere sostituita dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è circoscritto alla manifesta erroneità o illogicità, all’errore di fatto, allo sviamento, alla contraddittorietà immediatamente rilevabile o ad analoghe patologie evidenti.
- Il candidato che contesti il giudizio negativo della commissione deve fornire elementi specifici e documentati idonei a dimostrare una manifesta superficialità, incompletezza, incongruenza o erroneità della valutazione; il mero confronto valutativo tra elaborati non dimostra di per sé una disparità di trattamento.
- Sono inammissibili le censure comparative introdotte tardivamente con una memoria e fondate su elaborati di altri candidati non prodotti in giudizio né accompagnati dalla prova della loro acquisizione presso l’amministrazione, quando l’esistenza o il contenuto degli elaborati siano contestati.
- Il voto numerico è normalmente sufficiente a motivare il giudizio sulle prove concorsuali, perché esprime sinteticamente il grado di idoneità o inidoneità del candidato; tale sufficienza può venir meno se la commissione si è autovincolata a una motivazione discorsiva oppure se i criteri di valutazione sono mancanti, oscuri, non intelligibili o manifestamente irragionevoli.
- I criteri di valutazione delle prove concorsuali sono legittimi quando risultano comprensibili, trasparenti e adeguati alla peculiarità della prova, anche se non prevedono una preventiva suddivisione del punteggio complessivo in sub-punteggi per ciascun parametro, purché il metodo di attribuzione del voto sia predeterminato e concretamente rispettato.
- La contestazione della valutazione dei titoli è priva di interesse quando il candidato non ha superato le prove che precedono la formazione della graduatoria, se il punteggio dei titoli può rilevare soltanto nelle fasi successive e il suo eventuale riconoscimento non potrebbe comunque produrre un’utilità concreta e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →