Cassazione Penale, Ordinanza n. 28051/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur rilevando l'intervenuta prescrizione del reato di calunnia, aveva confermato le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile. Nel ricorso per cassazione la difesa contestava la valutazione del materiale probatorio posta a base della decisione civile: in particolare la perizia calligrafica che aveva ricondotto alla ricorrente la sottoscrizione di titoli da lei disconosciuti, nonché le ulteriori acquisizioni probatorie, tra cui le dichiarazioni di due persone indicate nel provvedimento, ritenute idonee a smentire la versione difensiva e quella resa dal marito dell'imputata. La Corte rileva che i motivi sono generici e mirano sostanzialmente a ottenere una nuova lettura del compendio istruttorio, senza evidenziare manifeste illogicità o travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, nel confermare le statuizioni risarcitorie dopo la prescrizione del reato di calunnia, fosse sorretta da una valutazione del materiale probatorio immune da manifeste incongruenze logiche o travisamenti. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logicamente coerente e priva di travisamenti evidenti.
- La conferma delle statuizioni civili dopo la declaratoria di prescrizione del reato può reggersi su un apprezzamento probatorio immune da manifeste incongruenze logiche, senza che il ricorso possa ottenere una nuova rivalutazione del merito.
- Il motivo di ricorso che contesti la rilevanza di una perizia o di altre prove deve indicare specifiche illogicità o omissioni decisive; la mera genericità o inconferenza delle doglianze conduce all'inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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