Cassazione Penale, Ordinanza n. 34899/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi del tutto privi di specificità o manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, sostenendo con il primo motivo che il fatto non integrasse il delitto di cui all'art. 648 c.p. e dovesse essere derubricato nell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto ex art. 712 c.p. Il ricorrente ha inoltre censurato, con il terzo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva che i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del materiale pirotecnico e la consapevolezza dell'illiceità della condotta, escludendo qualsiasi ipotesi di mera negligenza o imperizia. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è stato ritenuto non specifico e comunque manifestamente infondato perché il mancato riconoscimento può essere motivato anche dall'assenza di elementi positivi.
Norme richiamate
Norma ritenuta correttamente applicabile al fatto, poiché la Corte d'appello aveva accertato la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e quindi il dolo di ricettazione.
Norma invocata dal ricorrente per la derubricazione in incauto acquisto, ma esclusa perché incompatibile con le emergenze processuali, che escludevano negligenza o imperizia e confermavano la consapevolezza dell'illiceità.
circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento può essere giustificato anche dalla semplice assenza di elementi o circostanze positive a favore dell'imputato.
sospensione condizionale della pena
La censura sul diniego è stata ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già specificamente esaminate e confutate dal giudice di appello, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia di ricettazione, la qualificazione ex art. 648 c.p. richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; quando tale consapevolezza risulti accertata in fatto, è esclusa la derubricazione in incauto acquisto ex art. 712 c.p.
- L'ipotesi di incauto acquisto presuppone una condotta connotata da negligenza o imperizia nella verifica della provenienza del bene; essa non è configurabile quando gli elementi probatori dimostrino la piena coscienza dell'illiceità della provenienza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con il solo rilievo dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di ulteriori specifiche aggravanti.
- Le censure sulla sospensione condizionale della pena devono essere formulate in modo specifico e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è apparente e quindi inammissibile.
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