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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16782/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva agito per ottenere il ristoro della somma di euro 3.800,00 pagata su un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario effettivo. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta: il giudice di pace aveva condannato la società postale al pagamento della somma, e il tribunale aveva confermato la decisione ritenendo che la banca negoziatrice non avesse dato prova liberatoria della correttezza dell'identificazione del presentatore del titolo. Il tribunale aveva valorizzato, da un lato, la distanza tra la residenza del portatore dell'assegno e il luogo di apertura del conto e di versamento del titolo, dall'altro la pretesa assenza della firma sul documento di identità esibito. Aveva inoltre escluso che l'invio del titolo a mezzo posta ordinaria avesse inciso causalmente sul danno. La società postale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e delle norme sulla diligenza e responsabilità del debitore, sostenendo che la responsabilità della banca negoziatrice deriva dall'obbligo legale di pagare al prenditore effettivo e che la disciplina generale della colpa resta applicabile; 2) violazione della disciplina postale e dell'art. 1227 c.c., sostenendo che l'invio dell'assegno per posta ordinaria aveva aggravato il rischio e integrava concorso colposo del mittente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che il danno potesse ritenersi in re ipsa e che fosse stato risarcito un pregiudizio solo potenziale; 4) violazione dell'art. 1224 c.c. in tema di svalutazione monetaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la censura sulla valutazione della diligenza richiesta alla banca negoziatrice e sulla rilevanza causale dell'invio dell'assegno per posta ordinaria. Ha affermato che la diligenza professionale va valutata in concreto, secondo l'art. 1176, comma 2, c.c., senza imporre standard rigidi o cautele non esigibili solo in base alla residenza del presentatore o a un documento di identità apparentemente autentico. Ha inoltre ribadito che la spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria può costituire comportamento idoneo a fondare il concorso di colpa del mittente, perché espone il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di prudenza. I motivi terzo e quarto, relativi al quantum, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ivrea in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La disciplina dell'assegno non trasferibile impone il pagamento al prenditore effettivo, ma la responsabilità della banca negoziatrice va valutata anche alla luce della diligenza professionale richiesta e della prova liberatoria dell'assenza di colpa.

  • art. 1218 c.c.

    La ricorrente richiama la regola generale della responsabilità per inadempimento, sostenendo che sia applicabile anche alla fattispecie bancaria; la Corte conferma che la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. è il parametro decisivo per la verifica della responsabilità.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale dell'operatore bancario va valutata in concreto, secondo lo standard dell'accorto banchiere e in relazione alle circostanze del caso, includendo anche eventuali anomalie extracartolari.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma di contesto; dal testo emerge solo il riferimento della ricorrente, non un'autonoma statuizione della Corte.

  • L. n. 445/2000

    Richiamata dalla ricorrente nel primo motivo in relazione all'identificazione e ai documenti, ma senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo della Corte.

  • art. 83 d.p.r. n. 156/1973

    Invocato nel secondo motivo per sostenere che l'invio per posta ordinaria dell'assegno non trasferibile integrasse concorso di colpa del mittente.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato nel secondo motivo in tema di modalità di spedizione postale e cautele nel trasporto del titolo.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione del titolo con posta ordinaria è stata considerata condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, perché ha esposto volontariamente il titolo a un rischio maggiore.

  • art. 43 l. assegni

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'operatore bancario deve verificare la corrispondenza tra presentatore e beneficiario con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sul riparto dell'onere probatorio e sulla contestazione del danno in re ipsa; il motivo è però rimasto assorbito.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di svalutazione monetaria; anche tale motivo è rimasto assorbito.

  • art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010

    Citato come esempio di sistema informatizzato di prevenzione del furto di identità, non ancora utilizzabile all'epoca dei fatti per imporre particolari cautele ulteriori.

Massime di principio

  • La banca negoziatrice chiamata a rispondere del pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario può liberarsi provando che l'errore non le è imputabile, cioè che ha adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • La diligenza dell'operatore bancario non può essere misurata con parametri astratti o rigidamente predeterminati, ma va apprezzata in concreto, secondo le circostanze del caso, includendo eventuali segnali anomali che avrebbero dovuto indurre a sospetto.
  • La sola distanza tra il luogo di residenza del presentatore e il luogo di negoziazione del titolo non impone, di per sé, l'adozione di cautele ulteriori, perché non costituisce indice univoco di irregolarità e non basta a fondare la colpa della banca.
  • L'assenza apparente di elementi formali sul documento di identità, se rimasta sul piano congetturale o non logicamente collegata alla falsità del documento, non è sufficiente da sola a integrare la colpa dell'operatore bancario.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria, anziché con modalità più sicure, può integrare concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello ordinariamente evitabile.
  • Quando il giudice di merito applica una norma elastica o una clausola generale, il controllo di legittimità della Cassazione può investire anche la corretta interpretazione della norma, non soltanto la tenuta motivazionale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzoSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziarioAssicurazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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