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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29095/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per condotte consistite, secondo la motivazione richiamata nell'ordinanza, nel minacciare e nel danneggiare un bene, utilizzando una bottiglia di vetro e in relazione all'intervento di altri agenti di polizia su chiamata di un collega fuori servizio presso il proprio domicilio. Con il primo motivo contestava l'accertamento delle condotte di reato e la correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio, ma la censura è stata ritenuta generica e infondata rispetto alla motivazione d'appello. Con i motivi successivi chiedeva in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo che mancasse il dolo del danneggiamento e che le minacce non fossero idonee, nonché lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti comuni e il trattamento sanzionatorio; tali doglianze sono state giudicate inammissibili o generiche perché volte a una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva adeguatamente spiegato il nesso tra la minaccia e l'atto di ufficio degli agenti intervenuti. Ha inoltre escluso l'ammissibilità delle ulteriori censure, perché dirette a ottenere una diversa lettura del compendio fattuale sul dolo del danneggiamento e sull'idoneità intimidatoria della condotta con bottiglia di vetro. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti comuni sono state considerate generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a una critica generica della motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non possono essere prospettate in cassazione censure che, sotto l'apparenza del vizio di legittimità, mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, del dolo o dell'idoneità offensiva della condotta.
  • La motivazione del giudice di merito è censurabile solo se realmente mancante o illogica, non quando sia congrua e specifichi il collegamento tra la condotta contestata e gli elementi costitutivi del reato.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti devono essere specifiche e supportate da argomentazioni puntuali; in difetto, sono inammissibili per genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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