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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20483/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, pur escludendo le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, nn. 4 e 5, c.p., aveva confermato la condanna per furto pronunciata in primo grado e aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, rideterminando la pena. Con l'unico motivo di ricorso veniva contestata esclusivamente la sussistenza della recidiva, sostenendone l'erroneità. La Corte di cassazione rileva che la doglianza è manifestamente infondata e aspecifica, perché non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e mira in sostanza a ottenere una diversa lettura dei fatti e dei precedenti penali dell'imputato, operazione preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul riconoscimento della recidiva reiterata specifica, osservando che la valutazione non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sulla distanza temporale tra essi, ma richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ai sensi dell'art. 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Le aggravanti di cui ai numeri 4 e 5 sono state escluse dalla Corte di appello; la decisione di legittimità non le ridiscute nel merito, ma prende atto della loro esclusione.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando i criteri di commisurazione della pena e il rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 81 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sussistenza della recidiva non può essere affermata o negata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o dell'intervallo temporale tra essi: è necessaria una valutazione concreta del nesso tra il reato per cui si procede e i precedenti penali, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale o dei precedenti dell'imputato quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente congrua.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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