Cassazione Penale, Sentenza n. 3410/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 07/06/2024 che aveva accolto l'istanza della difesa per il riconoscimento della continuazione tra più condanne e aveva rideterminato la pena complessiva in venti anni di reclusione. Il Procuratore ha censurato la competenza funzionale del GIP, sostenendo che, poiché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era della Corte d'appello (12/06/2018), la competente per conoscere dell'istanza di esecuzione sarebbe la Corte d'appello di Napoli ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le sentenze di appello avevano riformato le pronunce di primo grado soltanto in relazione alla misura della pena; pertanto, in base all'art. 665 c.p.p. comma 2, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice di primo grado (i Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli) e non la Corte d'appello. L'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena è stata confermata.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa per il riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte ha proceduto all'applicazione della disciplina della continuazione su istanza difensiva.
L'art. 665 cod. proc. pen. stabilisce: al comma 1 che, salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato; al comma 2 che, quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello; al comma 4 che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Se l'appello ha inciso soltanto sulla misura della pena la competenza per l'esecuzione resta del giudice di primo grado; la regola del comma 4 (competente è chi ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) non muta questa soluzione quando l'appello abbia riguardato solo la pena.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. a) e b))
Norma richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (riconducibile ai vizi di diritto per cui è proposta la cassazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla presunta incompetenza funzionale.
Massime di principio
- La competenza per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari segue, di regola, il giudice che ha emanato il provvedimento (art. 665 c.p.p., comma 1).
- Se una sentenza è stata confermata o riformata in appello soltanto con riguardo alla misura della pena, alla misura di sicurezza o alle disposizioni civili, la competenza per l'esecuzione resta del giudice di primo grado (art. 665 c.p.p., comma 2).
- La regola che individua come competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665 c.p.p., comma 4) va applicata tenendo conto della natura dell'intervento d'appello: se l'appello ha modificato solo la pena, non trasferisce automaticamente la competenza al giudice d'appello.
- Nelle istanze di riconoscimento della continuazione è fondamentale verificare l'effetto degli eventuali appelli sulle pronunce di primo grado (se hanno inciso sul merito o solo sulla pena) per individuare correttamente il giudice dell'esecuzione competente.
- Per contestare la competenza funzionale occorre dimostrare che l'ultimo provvedimento irrevocabile abbia effettivamente modificato la decisione di primo grado oltre la sola misura della pena; altrimenti la censura sarà probabilmente respinta.
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