Ordinanza n. 1829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2.2.2023 n. 1159, resa inter partes nel giudizio iscritto al n. R.G. 8318/2021 (la “Sentenza del CdS”) avente ad oggetto il provvedimento 17.7.2019 n. 27849 del procedimento I805, Prezzi del cartone ondulato (il “Provvedimento 2019”), prescrivendo, ove occorra, le relative modalità, anche mediante determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, e per la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento 20.2.2024 n. 31069 (il “Provvedimento”), notificato a Smurfit Kappa il 7.3.2024, con il quale, al termine del procedimento I805B, Prezzi del cartone ondulato/Rideterminazione sanzione Smurfit Kappa Italia l’Autorità ha rideterminato l’importo delle sanzioni pecuniarie originariamente irrogate a Smurfit Kappa, nonché di ogni altro atto adottato in violazione o elusione del giudicato; nonché, in subordine, per l’annullamento del medesimo Provvedimento, previa conversione dell’azione e/o del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di rideterminazione delle sanzioni pecuniarie, adottato al termine del procedimento I805B, ritenuto in violazione o elusione del giudicato
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 febbraio 2023, n. 1159, relativa al provvedimento sanzionatorio dell’Autorità nel procedimento I805 sui prezzi del cartone ondulato. Ha chiesto che fossero prescritte le modalità di esecuzione del giudicato, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, nonché la declaratoria di nullità del successivo provvedimento del 20 febbraio 2024, n. 31069, con cui l’Autorità aveva rideterminato le sanzioni. In subordine, ha domandato l’annullamento del medesimo provvedimento, previa conversione dell’azione e del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per ottemperanza in ragione della revocazione della sentenza oggetto di ottemperanza, intervenuta con le pronunce della stessa Sezione nn. 8989 del 2024 e 6298 del 2025. Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare l’effettiva incidenza della rivalutazione anche sul profilo probatorio e sui criteri di quantificazione, già compiutamente dedotti nel ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il giudizio né sul rito né sul merito. Ha sottoposto alle parti la questione della possibile improcedibilità del ricorso per ottemperanza, conseguente alla revocazione della sentenza ottemperanda, e ha ritenuto necessario acquisire il contraddittorio su tale questione e verificarne l’incidenza sui profili probatori e di quantificazione. Ha quindi rinviato la nuova trattazione alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, lasciando impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio, garantendo il contraddittorio; nel caso concreto è stato utilizzato per prospettare la possibile improcedibilità del ricorso per ottemperanza.
Richiamato dalla ricorrente quale base per la richiesta subordinata di conversione dell’azione e/o del rito ai fini dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la sentenza posta a fondamento di un ricorso per ottemperanza viene successivamente revocata, il giudice dell’ottemperanza deve verificare, nel contraddittorio delle parti, se tale sopravvenienza determini l’improcedibilità della domanda e quale incidenza produca sui profili probatori e di quantificazione dedotti nel giudizio.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’eventuale improcedibilità del ricorso, il giudice amministrativo deve sottoporre la relativa questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando la decisione quando siano necessari ulteriori chiarimenti sul suo effettivo impatto sulla controversia.
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