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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5826/2021 del 03/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS per i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2005 dall'ing. Vogogna, il quale era dipendente pubblico e aveva versato all'INARCASSA il contributo integrativo. La Corte d'appello di Torino aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata in forza dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995). L'INPS ha impugnato sostenendo che tale esclusione è erronea e che l'iscrizione alla Gestione separata è dovuta anche per ingegneri/architetti che, pur essendo iscritti agli albi e avendo versato il contributo integrativo, non versano contributi idonei a costituire una correlata prestazione previdenziale presso la cassa professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato agli enti di categoria (INARCASSA) non costituisce un versamento suscettibile di dare luogo a una correlata prestazione previdenziale idonea ad esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata. La sentenza della Corte d'appello di Torino è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame; è stato altresì riaffermato il principio già espresso da Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    Disposizione che individua l'obbligo di tutela previdenziale per i liberi professionisti iscritti ad albi. Interpretata in combinato con l'art. 18 d.l. 98/2011, il suo ambito va valutato alla luce della natura del versamento effettuato agli enti di categoria: l'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata opera solo se il versamento presso l'ente professionale è suscettibile di dare una correlata prestazione previdenziale.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Stabilisce che l'iscrizione alla Gestione separata è dovuta per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad albi e anche per i soggetti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria. La Corte la interpreta nel senso che l'effetto di esclusione dall'obbligo di iscrizione dipende dalla sussistenza di contributi che possano dare luogo a prestazioni previdenziali, non dal mero versamento del contributo integrativo.

  • art. 3, l. n. 179/1958; artt. 10 e 21, l. n. 6/1981; artt. 7, 23 e 37 Statuto INARCASSA (28.11.1995)

    Norme richiamate con riferimento alla disciplina delle casse professionali e alle cause di esclusione o limitazione dell'iscrizione. La Corte ritiene che queste disposizioni non escludano automaticamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando i versamenti alla cassa professionale consistono nel solo contributo integrativo privo di correlata prestazione previdenziale.

Massime di principio

  • Il mero versamento del contributo integrativo agli enti di categoria (es. INARCASSA) non esonera automaticamente dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS se quel versamento non è suscettibile di dare una prestazione previdenziale correlata.
  • L'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata deve essere valutata in termini di complementarità tra casse professionali e Gestione separata: l'esenzione opera solo quando la cassa professionale garantisce prestazioni previdenziali effettive derivanti dai contributi versati.
  • La norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, d.l. 98/2011) non va intesa in senso meramente testuale quando la lettera conduce a un riparto esclusivo; occorre verificare la natura del versamento alla cassa di categoria.
  • La giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018) costituisce riferimento consolidato: in casi analoghi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è dovuto se non esistono contributi che riconducano a prestazioni previdenziali presso l'ente professionale.
  • I lavori preparatori della norma hanno valore interpretativo sussidiario e non possono prevalere sul significato della legge inteso secondo il contesto e la finalità previdenziale oggettiva.

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