Cassazione Civile, Ordinanza n. 27946/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito con ordinanza di Cassazione n. 26703/2019, il difensore della parte vittoriosa aveva chiesto nel controricorso la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali con distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'ordinanza però aveva omesso di statuire sulla distrazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dovesse essere emendata con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non mediante ordinari mezzi di impugnazione. Le controparti non si sono costituite nel procedimento; è stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte assistita dal ricorrente. La domanda mirava a inserire nel dispositivo la formula di distrazione delle spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c., poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Ha quindi ordinato la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 26703/2019, inserendo dopo l'inciso relativo al rimborso forfettario la formula "da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c." e ha disposto l'annotazione della correzione sull'originale della decisione. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
"da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c."
L'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, ove omessa in dispositivo, è suscettibile di correzione; la norma richiama anche il caso in cui il difensore dimostri di avere soddisfatto il proprio credito per onorari e spese.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile quando il provvedimento abbia omesso la statuizione sulla distrazione delle spese, perché tale omissione integra un errore materiale emendabile.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
La decisione è stata assunta nel procedimento camerale sulla proposta del relatore secondo la disciplina del rito camerale di legittimità.
art. 15%
"oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"
L'inciso da correggere era collocato dopo la statuizione sulle spese comprensive del rimborso forfettario.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non integra un errore decisorio da far valere con impugnazione ordinaria, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese del difensore non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere sanata con correzione senza necessità di cassazione o revocazione.
- Il procedimento di correzione è utilizzabile anche per le decisioni della Corte di cassazione, in coerenza con l'art. 391-bis c.p.c., e risponde all'esigenza di rapidità e di tutela del diritto del difensore a conseguire un titolo esecutivo per le spese distratte.
- Quando la correzione riguarda solo l'inserimento della formula di distrazione, la Corte può limitarsi a integrare il dispositivo senza incidere sul merito della decisione sulle spese già resa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27887/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27888/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27889/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27890/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27891/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27892/2021 del 13/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →