Sentenza del 01/02/2017 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Termine per l'istanza di rimborso della maggiore ritenuta effettuata per l'incentivo all'esodo - Decorre dalla data del versamento della ritenuta ex art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2004 e del 2008, che avevano rilevato l'incompatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana che prevedeva un trattamento fiscale differenziato tra uomini e donne. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la decadenza, sostenendo che l'istanza avrebbe dovuto essere presentata entro quarantotto mesi dalla data delle ritenute, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, e non dalla data delle successive pronunce europee.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva rigettato il ricorso per intervenuta decadenza. Il contribuente ha proposto appello, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla sentenza della Corte di Giustizia che aveva dichiarato l'illegittimità della disciplina italiana. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata, ritenendo che il termine di quarantotto mesi decorresse dalla data del versamento o della ritenuta alla fonte. Il collegio ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, privilegiando la certezza dei rapporti giuridici rispetto alla possibilità di riaprire indefinitamente rapporti tributari ormai definiti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La richiesta di rimborso deve essere proposta nel termine di quarantotto mesi dalla data del versamento.
Il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle ritenute o delle somme versate indebitamente decorre dalla data del versamento del tributo o, nel caso di ritenuta alla fonte, dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata. Il termine non viene posticipato alla data di una successiva sentenza europea che dichiari incompatibile la normativa nazionale.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 giugno 2014, n. 13676
Qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi quali lo spirare dei termini di prescrizione o di decadenza.
Anche quando una norma tributaria nazionale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, la certezza dei rapporti giuridici può prevalere sull'effettività della tutela, impedendo il rimborso se il contribuente ha lasciato decorrere il termine decadenziale previsto dalla legge.
Pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2004 e del 2008
Le pronunce avevano rilevato l'incompatibilità con il diritto comunitario del diverso trattamento fiscale previsto dalla normativa italiana per uomini e donne sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo. Tuttavia, esse non hanno fatto decorrere nuovamente il termine nazionale per la richiesta di rimborso già scaduto.
Massime di principio
- Per le domande di rimborso di tributi o ritenute, il termine previsto dalla legge decorre normalmente dal versamento o dalla ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che dichiari illegittima o incompatibile la norma applicata.
- La dichiarazione di incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea non riapre automaticamente i termini di decadenza già scaduti.
- È essenziale presentare tempestivamente l'istanza di rimborso entro il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, anche quando sia pendente o prevedibile una controversia sulla legittimità della disciplina fiscale.
- Il principio di certezza dei rapporti giuridici può prevalere sull'interesse a ottenere il rimborso, soprattutto quando il contribuente sia rimasto inerte per un periodo superiore al termine decadenziale.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la data di ciascuna ritenuta o versamento, calcolare da essa il termine applicabile e controllare l'eventuale esistenza di norme speciali o di orientamenti giurisprudenziali successivi.
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