Sentenza del 01/02/2017 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la tardività dell’avviso di accertamento, sostenendo che le raccomandate erano state affidate al servizio postale il 3 gennaio 2011, quando erano già scaduti i termini decadenziali per l’esercizio del potere accertativo. Ha inoltre evidenziato che la Commissione Tributaria Provinciale non aveva adeguatamente valutato la documentazione attestante la data di postalizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che spettasse al Comune dimostrare la tempestività della spedizione mediante l’avviso di ricevimento, recante la data di spedizione e quella di consegna. Poiché il Comune non ha assolto tale onere probatorio e la documentazione prodotta dal contribuente indicava una spedizione avvenuta nel mese di gennaio, oltre la scadenza dei termini, l’avviso di accertamento è stato annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di 300 euro per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)
I termini di decadenza sono stati fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La Commissione ha ritenuto applicabile, o comunque potenzialmente applicabile, la disciplina sui termini decadenziali dei tributi locali, ma ha comunque concluso che l’accertamento era stato emesso o spedito quando il termine massimo era già scaduto.
Disciplina della notificazione a mezzo posta degli atti tributari
Ai fini della prova della tempestività della notificazione, l’ente impositore deve dimostrare la data effettiva di spedizione dell’atto. Nel caso concreto, la Commissione ha individuato nell’avviso di ricevimento compilato dal mittente e sottoscritto dal destinatario la documentazione idonea a provare sia la spedizione sia la ricezione.
Massime di principio
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell’ente dal potere di accertamento, è essenziale verificare la data entro la quale l’atto doveva essere notificato o spedito secondo la normativa applicabile.
- L’ente impositore deve fornire una prova documentale certa della tempestività della propria attività; la semplice affermazione dell’avvenuta spedizione entro i termini non è sufficiente.
- La documentazione postale relativa alla data di accettazione e spedizione della raccomandata può essere decisiva per stabilire se l’accertamento è stato notificato tempestivamente.
- Se l’amministrazione non produce la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto del termine decadenziale, l’incertezza probatoria può ricadere sull’ente e comportare l’annullamento dell’atto.
- In presenza di una notifica tardiva, l’avviso di accertamento può essere annullato anche se la pretesa tributaria è astrattamente fondata nel merito, perché la decadenza impedisce all’ente di esercitare validamente il potere accertativo.
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