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Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto relativo all'istanza di rimborso IRAP versata per gli anni 2004-2007. L'Agenzia ha dedotto, da un lato, la carenza di motivazione della sentenza e, dall'altro, l'erronea interpretazione del requisito dell'autonoma organizzazione, sostenendo che le rilevanti spese per il personale dimostrassero l'assoggettamento del professionista all'IRAP.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione impugnata e ha escluso la sussistenza di un'autonoma organizzazione, poiché il contribuente utilizzava soltanto beni strumentali essenziali, quali computer, telefono cellulare e autovettura, e la presenza di personale, considerata non decisiva nel caso concreto, non risultava idonea a potenziare autonomamente la capacità produttiva. Sono stati quindi confermati il diritto al rimborso IRAP e l'insussistenza dei presupposti dell'imposta. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione, interpretazione costituzionalmente orientata

    Il requisito dell'autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell'imposta secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale.

    L'IRAP non è dovuta dal professionista che svolge personalmente l'attività senza una struttura organizzativa autonoma, esterna e distinta dalla sua persona, capace di accrescere la capacità produttiva.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 2001

    La sentenza è richiamata come fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto dell'IRAP, individuato nell'esistenza di un'autonoma organizzazione.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12111 del 26 maggio 2009

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, non è inserito in strutture riferibili ad altri e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

  • Corte di Cassazione, Sezione V, sentenze n. 3678 e n. 3680 del 16 febbraio 2007

    Il requisito organizzativo deve essere valutato verificando la presenza di beni strumentali eccedenti il minimo necessario o dell'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.

  • Corte di Cassazione, Sezione V, sentenze n. 3673 e n. 3674 del 16 febbraio 2007

    L'esistenza di un'autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista, ma in senso oggettivo.

    Non basta che il professionista organizzi autonomamente il proprio lavoro: occorre un apparato esterno alla persona, costituito da beni strumentali e/o lavoro altrui.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 26161 del 6 dicembre 2011

    Conferma la necessità di un'organizzazione oggettiva, esterna e distinta dalla persona del professionista.

  • Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza n. 5011 del 5 marzo 2007

    L'attività abituale ed autonoma del contribuente deve avvalersi di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva.

    L'organizzazione rilevante ai fini IRAP deve produrre un effettivo incremento della capacità produttiva; la mera esistenza di strumenti o collaborazioni non è automaticamente sufficiente.

  • Corte di Cassazione, sentenze n. 22020 e n. 22022

    La disponibilità di un solo dipendente, soprattutto se part-time o con mansioni meramente esecutive, non determina necessariamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare in concreto l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma, esterna e distinta dalla sua persona, idonea ad accrescere la capacità produttiva.
  • L'utilizzo di beni normalmente indispensabili per l'attività professionale, come computer, telefono e autovettura, non dimostra da solo l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • La presenza di un dipendente o collaboratore non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: rilevano il numero, le mansioni, l'orario, la stabilità del rapporto e l'effettivo contributo all'incremento della capacità produttiva.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando anche l'entità e la natura delle spese per il personale, dei beni strumentali e degli eventuali compensi a terzi.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve documentare l'assenza di una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile; l'amministrazione deve invece motivare specificamente gli elementi dai quali desume l'autonoma organizzazione.
  • Una sentenza di primo grado adeguatamente motivata non può essere censurata genericamente per carenza di motivazione: l'impugnazione deve individuare specifiche lacune o contraddizioni.

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