Sentenza del 01/02/2017 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La vantaggiosità dell'attività consortile va provata dal consorzio di bonifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio sosteneva la legittimità del contributo previsto dall'art. 54 del R.D. n. 215/1933, fondandola sulla mera inclusione degli immobili nel comprensorio o nel perimetro di contribuenza, sul piano di classifica e sulla presunta presunzione di beneficio. Deduceva inoltre che il contributo servisse a finanziare le funzioni istituzionali, la sicurezza idraulica, la tutela ambientale e il ripianamento dei disavanzi dei consorzi preesistenti, contestando anche l'eccezione di prescrizione quinquennale. I contribuenti sostenevano invece di non avere ricevuto un beneficio concreto, diretto e specifico sui propri immobili e contestavano la legittimità di una contribuzione destinata a finalità generali o al ripianamento di disavanzi pregressi.
La decisione
Il collegio ha rigettato l'appello del Consorzio, confermando sostanzialmente la decisione favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che il contributo consortile è dovuto solo in presenza di un beneficio fondiario diretto e specifico, causalmente collegato alle opere o all'attività di bonifica e incidente concretamente sull'immobile. La semplice inclusione nel comprensorio, l'inserimento nel perimetro di contribuenza, il miglioramento generale dell'ambiente o la tutela complessiva del territorio non sono sufficienti. Il Consorzio non ha individuato il beneficio per ciascun immobile e non poteva trasferire sui consorziati il costo di finalità generali o del ripianamento di disavanzi pregressi mediante un piano di classifica generico. Il contributo è stato quindi ritenuto sostanzialmente un'illegittima imposta sulla proprietà fondiaria. La questione della prescrizione è stata dichiarata assorbita e le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 54 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La potestà impositiva del consorzio di bonifica presuppone non solo la proprietà di un immobile ricompreso nel comprensorio, ma anche l'esistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica.
Art. 862 del codice civile
Riconosce ai consorzi di bonifica, quali enti pubblici, la possibilità di imporre contributi ai proprietari, ma tale potere resta subordinato ai presupposti sostanziali previsti dalla legge.
Art. 18 del R.D. n. 523/1904
È richiamato dal Consorzio quale fondamento della potestà contributiva collegata alle attività di bonifica.
Art. 25 della L.R. n. 13/1985
È invocato dal Consorzio a sostegno del potere di ripartire sui proprietari gli oneri relativi alle funzioni istituzionali.
D.Lgs. n. 152/2006
Il Consorzio lo richiama per sostenere l'ampliamento delle funzioni consortili alla difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche e alla salvaguardia ambientale; il collegio esclude però che finalità generali possano giustificare automaticamente un contributo a carico dei singoli proprietari.
Art. 2948, n. 4, del codice civile
Prevede la prescrizione quinquennale per le obbligazioni periodiche; la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accertata illegittimità della pretesa contributiva.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8960/1996
Non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione; il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e tradursi in una qualità del fondo.
Il beneficio rilevante non può consistere in un vantaggio generico o collettivo, ma deve migliorare concretamente e causalmente la situazione dell'immobile.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 968/1998 e n. 26009/2008
La delimitazione del perimetro di contribuenza può incidere sull'onere della prova, ma non elimina la necessità che il beneficio sia effettivo, fondiario e specificamente riferibile agli immobili inclusi.
Cassazione, sentenza n. 4605/2009
Il perimetro di contribuenza consiste soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
Il comprensorio consortile e il perimetro di contribuenza non coincidono necessariamente: solo gli immobili concretamente beneficiati possono essere assoggettati al contributo.
Massime di principio
- La semplice appartenenza dell'immobile al comprensorio consortile o al perimetro di contribuenza non dimostra da sola la debenza del contributo quando il beneficio specifico non sia individuato in modo concreto.
- Il consorzio deve indicare e provare il nesso causale tra le opere o attività di bonifica e un vantaggio fondiario diretto e specifico dell'immobile; non è sufficiente richiamare la tutela generale del territorio, la sicurezza idraulica o la salvaguardia ambientale.
- Un piano di classifica deve individuare criteri e benefici riferibili agli immobili, non limitarsi a distribuire genericamente costi di gestione o disavanzi pregressi tra tutti i proprietari.
- Le finalità di interesse generale devono essere finanziate con le risorse pubbliche previste dall'ordinamento e non possono essere automaticamente trasformate in contributi consortili individuali.
- La presunzione collegata al perimetro di contribuenza non può sostituire completamente la prova del beneficio quando il contribuente contesti specificamente l'esistenza o la riferibilità del vantaggio.
- In una controversia analoga è opportuno verificare il piano di classifica, il perimetro di contribuenza, le opere concretamente eseguite e il beneficio patrimoniale o funzionale prodotto sul singolo immobile.
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