Sentenza del 01/02/2017 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento - Avviso emesso senza l'osservanza del termine di giorni sessanta dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo - Operazioni concluse a ridosso del termine di decadenza dell'azione di accertamento - Ritardo dovuto alla sospensione della verifica fiscale per deficienze organizzative degli organi di controllo - Illegittimità dell'avviso- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. L’Amministrazione aveva giustificato l’emissione anticipata richiamando la prossimità del termine di decadenza dell’azione accertativa. Tuttavia, la verifica fiscale era stata sospesa per circa nove mesi per generiche e non documentate "questioni più urgenti da seguire", sicché il ritardo non dipendeva da circostanze eccezionali, ma da carenze organizzative degli organi di controllo.
La decisione
L’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato, poiché emesso senza rispettare il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. L’inosservanza del termine può essere superata soltanto in presenza di una situazione di particolare e motivata urgenza, non ravvisabile nella mera imminenza della scadenza del termine decadenziale né nelle inefficienze organizzative dell’Amministrazione.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni è posto a tutela del contraddittorio e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione della verifica. L’emissione anticipata dell’avviso determina l’illegittimità dell’atto, salvo che l’Amministrazione dimostri una concreta, specifica e adeguatamente motivata situazione di particolare urgenza.
Massime di principio
- L’Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emettere l’avviso di accertamento.
- La deroga al termine è ammessa solo per ragioni di urgenza concrete, eccezionali e specificamente motivate nell’atto; la semplice vicinanza della scadenza del termine di decadenza non è sufficiente.
- Le sospensioni della verifica dovute a disorganizzazione, carichi di lavoro o priorità interne dell’Amministrazione non trasferiscono sul contribuente le conseguenze del ritardo e non giustificano l’emissione anticipata dell’avviso.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di consegna del verbale conclusivo, la data di emissione dell’avviso e l’effettiva motivazione dell’urgenza eventualmente indicata dall’Amministrazione.
- La violazione del termine può comportare l’annullamento dell’avviso, soprattutto quando il contribuente dimostri che non ricorrevano circostanze eccezionali tali da impedire il rispetto del contraddittorio.
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