Sentenza del 01/02/2017 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'assoggettamento a TARSU delle aree portuali detenute dalla società. Il Comune sosteneva la debenza del tributo e contestava la sentenza di primo grado, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 62, comma 1, e 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993. La società sosteneva invece che, all'interno dell'area portuale, i servizi di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti spettassero per legge all'Autorità Portuale e non al Comune, anche se quest'ultimo aveva svolto materialmente il servizio tramite un'impresa privata. La società aveva inoltre proposto appello incidentale sulla nullità della notifica della cartella.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune, ritenendolo infondato, e ha confermato l'annullamento della cartella già disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La questione relativa alla competenza dell'Autorità Portuale è stata ritenuta preliminare e assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni. È stato stabilito che la società, titolare di concessioni demaniali marittime per specchi acquei, scogliera, uffici e magazzini destinati alla gestione di un approdo turistico, non poteva essere assoggettata alla TARSU comunale, poiché la gestione dei rifiuti nelle aree portuali è attribuita dalla legge all'Autorità Portuale. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro per entrambi i gradi.
Norme richiamate
Legge 28 gennaio 1994, n. 84
art. 6, comma 1, lett. c)
Attribuisce alle Autorità Portuali compiti di indirizzo, coordinamento e gestione nell'ambito portuale, inclusi i servizi relativi alla pulizia e alla gestione dei rifiuti nelle aree di competenza.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disciplina della TARSU deve essere coordinata con le competenze speciali attribuite dalla legge alle Autorità Portuali; nelle aree portuali, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti non rientra nella competenza ordinaria del Comune.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
art. 21, comma 8; art. 2, comma 8
Le competenze comunali in materia di gestione dei rifiuti fanno salve quelle proprie delle Autorità Portuali, alle quali resta affidata la gestione dei rifiuti prodotti nelle aree portuali.
D.Lgs. n. 182/2003
Nessuna citazione testuale riportata
Recependo la direttiva 2000/59/CE, prevede una gestione separata dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico negli ambiti portuali, confermando la specialità del regime portuale rispetto alla gestione comunale ordinaria.
Direttiva comunitaria 2000/59/CE
Nessuna citazione testuale riportata
Prevede l'organizzazione di impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico, a sostegno della gestione autonoma dei rifiuti nelle aree portuali.
Massime di principio
- Quando una legge attribuisce a un'autorità speciale, come l'Autorità Portuale, la competenza esclusiva sui servizi di pulizia e gestione dei rifiuti in una determinata area, il Comune non può applicare il tributo comunale per lo stesso servizio all'interno di quell'area.
- La mera circostanza che il Comune abbia svolto materialmente il servizio, anche tramite un'impresa appaltatrice, non è sufficiente a fondare la pretesa tributaria: il tributo deve avere un fondamento legale nella competenza dell'ente impositore.
- Per valutare la debenza di una tassa sui rifiuti occorre verificare non solo la detenzione o occupazione dei locali e delle aree, ma anche quale ente sia giuridicamente competente a organizzare e garantire il servizio.
- Le aree portuali e gli approdi turistici possono essere sottoposti a un regime speciale di gestione dei rifiuti; in tali casi la disciplina speciale prevale sulla disciplina ordinaria comunale.
- La concessione demaniale marittima e l'inclusione dell'area nel perimetro di competenza dell'Autorità Portuale costituiscono elementi rilevanti per escludere l'applicazione della TARSU comunale, purché sia concretamente dimostrata la riconducibilità dell'area al regime portuale speciale.
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