Sentenza del 01/02/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Presunzioni - Distribuzione utili non contabilizzati ai soci - società a ristretta base societaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento si fonda sulla presunzione che gli utili non contabilizzati dalla società siano stati distribuiti ai soci, desunta dalla ristretta base societaria. In una società con pochi soci, infatti, si presume una maggiore conoscibilità degli affari sociali e, conseguentemente, una maggiore probabilità che i soci conoscano o partecipino alla gestione degli utili extracontabili. La presunzione è di natura semplice e può essere superata dal socio mediante prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo di presunzioni per accertare la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati di una società di capitali a ristretta base societaria. Spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, di non aver conosciuto la gestione societaria, di essere estraneo alle decisioni o di non aver ricevuto le somme. Il principio è stato affermato anche da Cass. civ., sez. tributaria, n. 3254 del 20 marzo 2000 e n. 13485 del 26 maggio 2008.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulle società di capitali a ristretta base societaria
E' ammissibile provare per presunzioni la distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci anche nel caso di società di capitali a ristretta base societaria.
La ristretta compagine sociale può costituire un elemento presuntivo idoneo a ritenere che gli utili extracontabili siano stati conosciuti e distribuiti ai soci, purché la presunzione sia fondata su elementi gravi, precisi e concordanti.
Onere della prova contraria a carico del socio
E' onere del socio fornire la prova contraria.
Il socio può contestare la presunzione, ma deve dimostrare concretamente la propria estraneità alla gestione societaria o la mancata percezione degli utili; la mera negazione non è normalmente sufficiente.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, n. 3254 del 20 marzo 2000
La Corte ha riconosciuto la possibilità di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società caratterizzate da una ristretta base societaria.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, n. 13485 del 26 maggio 2008
La Corte ha ribadito che la ristretta compagine sociale può giustificare la presunzione di conoscenza e distribuzione degli utili non contabilizzati, lasciando al socio la possibilità di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare la ristretta base societaria come elemento presuntivo per imputare ai soci gli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La presunzione non è necessariamente automatica: deve essere sostenuta da elementi complessivi coerenti e può essere contestata dal socio con prova concreta e specifica.
- Il socio che intende evitare l'imputazione degli utili deve documentare la propria estraneità alla gestione, la mancata conoscenza delle operazioni o l'assenza di distribuzioni, anche mediante documenti contabili, societari e bancari.
- La semplice qualità di socio non dimostra da sola l'effettiva percezione degli utili, ma in una compagine ristretta può determinare un'inversione pratica dell'onere difensivo, imponendo al socio una reazione probatoria puntuale.
- Il principio riguarda soprattutto società a base realmente ristretta e non può essere applicato senza valutare concretamente il ruolo del socio, i rapporti tra i partecipanti e gli ulteriori elementi dell'accertamento.
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