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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5313/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 24-09-2020 che aveva rideterminato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (originariamente 1.492.603 euro) portandolo a 250.510,14 euro e disponendo la restituzione della restante somma. Il ricorrente ha sollevato due censure: (1) carenza di motivazione con riferimento alla richiesta di restituzione di 434.700,62 euro trattenuti su un conto corrente MPS, sostenendo che parte delle somme erano giunte posteriormente alla commissione dei reati (mutuo da 500.000 euro e rimborso accise) e quindi non sequestrabili quando il sequestro è disposto in forma diretta; (2) errata quantificazione del momento rilevante per determinare le giacenze sequestrabili, deducendo che il momento consumativo del reato va individuato nella scadenza per la presentazione della dichiarazione (così facendo la giacenza disponibile all'epoca sarebbe stata pari a 169.571,27 euro) e non nella scadenza per il versamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: richiamando le Sezioni Unite (in particolare sentenze n. 31617/2015 e n. 42415/2021), ha confermato che la confisca del denaro che costituisce profitto del reato va qualificata come diretta anche se la somma specifica è entrata nel patrimonio successivamente alla commissione dell'illecito, in ragione della natura fungibile del denaro; pertanto non è ostativa la prova o l'allegazione di origine lecita della singola somma. Inoltre ha condiviso il criterio adottato dal Tribunale del Riesame che, per individuare l'oggetto del sequestro diretto, ha considerato il momento in cui si realizza il profitto (inteso come risparmio di spesa) e ha cristallizzato la cautela alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, ritenendo legittima la rideterminazione dell'importo sequestrabile. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 D.lgs. n. 74/2000

    Norma che incrimina le condotte di indicazione di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni fiscali; è la norma penale di riferimento per i fatti contestati all'imputato.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Citata dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento; riguarda esigenze motivazionali degli atti cautelari (la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata).

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza rispetto alla complessiva motivazione del Riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Sezioni Unite, sent. n. 31617/2015 e Sezioni Unite, sent. n. 42415/2021

    n. 31617/2015; n. 42415/2021

    Principio consolidato secondo cui la confisca del denaro costituente profitto del reato va qualificata come diretta (e non per equivalente) data la fungibilità del denaro; non impedisce la confisca diretta la prova o l'allegazione di provenienza lecita di specifiche somme.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 1657/2018, Sez. 3 n. 28047/2017)

    Sez. 3 n. 1657/2018; Sez. 3 n. 28047/2017

    Confermano che, in reati tributari, il 'profitto' si identifica nel risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale; per la quantificazione ai fini del sequestro rileva il risparmio d'imposta e non la mera temporizzazione del pagamento.

Massime di principio

  • In materia di reati tributari il denaro rinvenuto nel patrimonio dell'indagato che rappresenti un effettivo incremento patrimoniale può essere oggetto di confisca diretta, anche se depositato dopo la commissione dell'illecito, per la fungibilità del denaro.
  • La circostanza che una specifica somma abbia documentabile origine lecita non è necessariamente ostativa alla confisca diretta quando si discuta di profitto complessivo del reato: il criterio è l'accrescimento patrimoniale complessivo riconducibile all'illecito.
  • Per la determinazione della somma sequestrabile è rilevante il momento in cui matura il profitto (inteso come risparmio d'imposta); il tribunale può quindi cristallizzare la cautela in corrispondenza della scadenza per il versamento dell'imposta.
  • In fase difensiva è comunque strategico documentare puntualmente la cronologia dei movimenti bancari e l'origine degli accrediti, chiedere una motivazione specifica per ciascuna somma contestata e proporre, se necessario, istanze di restituzione o misure alternative.
  • Le censure rivolte a carenze generiche di motivazione possono essere inefficaci se il giudice ha dato una motivazione che si conforma ai precedenti di legittimità; pertanto è utile formulare deduzioni precise e circostanziate riguardo al nesso tra singoli accrediti e presunto profitto.

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