Cassazione Civile, Ordinanza n. 10122/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI in rettifica per l'anno 2010 emesso nei confronti di un contribuente. La Commissione Tributaria Regionale di Bari aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalido l'avviso per difetto di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il Comune ha depositato rinuncia al ricorso nell'ambito di una più ampia transazione con l'erede del contribuente; l'erede ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale, perché sottoscritta dalla parte e dal difensore, ed era stata accettata dal controricorrente e dai suoi difensori. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, di natura latamente sanzionatoria ed eccezionale, si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica invece quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite ove vi sia accordo tra le parti o ricorrano le condizioni processuali rappresentate nel caso concreto.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si estende ai casi di estinzione del processo per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
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