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Ordinanza

Ordinanza n. 937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego o mancato rilascio del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto adottata dal TAR, chiedendo la riforma della decisione e la concessione della tutela cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia concerneva il rilascio del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione, in relazione alla necessità di una valida richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di cognizione sommaria, che il nulla osta era già stato revocato e non era stato impugnato dall’interessato; inoltre, mancava un’effettiva e valida richiesta di nuovo nulla osta da parte del datore di lavoro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta. La mancanza di un’effettiva e valida richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, unita alla circostanza che il precedente nulla osta era stato revocato e non impugnato, costituiva elemento ostativo anche al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere disposto quando manchi un’effettiva e valida richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro.
  • La revoca del nulla osta non impugnata dall’interessato costituisce, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, un elemento ostativo alla concessione del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione.
  • Nell’appello cautelare il giudice valuta la sussistenza dei presupposti della tutela sulla base della cognizione sommaria propria della fase, potendo respingere la domanda quando emerga un ostacolo giuridico immediato al rilascio del titolo richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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