Cassazione Civile, Ordinanza n. 15252/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente. Non essendosi costituito il controricorrente, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale misura non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, ma nel corso del giudizio ha depositato rituale rinuncia al ricorso. Il Comune intimato non si è costituito. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha rilevato che il processo doveva essere dichiarato estinto; ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, richiamando il precedente di legittimità indicato nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, norma di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, disciplina richiamata per delimitare l’ambito applicativo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia e mancata costituzione dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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