Cassazione Penale, Sentenza n. 545/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alessandrini impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna sostenendo: 1) nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per il mancato esame, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni scritte tempestivamente inviate dal difensore tramite PEC; 2) omessa motivazione e omessa pronuncia in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive (detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità) richieste nelle medesime conclusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo che l'omesso esame delle conclusioni telematiche non integri automaticamente nullità quando tali conclusioni siano meramente elencative e prive di autonomo contenuto argomentativo e quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato e risposto ai temi devoluti in appello. Ha, invece, accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non si era pronunciata sulle sanzioni sostitutive richieste e tale omissione costituisce omessa pronuncia. Perciò la Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive e ha rinviato la questione ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e decisione sul punto.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La nullità generale per violazione del diritto di difesa sussiste solo se le conclusioni difensive hanno un contenuto argomentativo autonomo volto a sostenere le ragioni del gravame; se le conclusioni sono meramente apparenti o elencative e la sentenza affronta comunque i temi dell'appello, l'omesso esame è un'irregolarità non invalidante.
art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. con legge 176/2020)
Riconosce la validità della trasmissione telematica (PEC) delle conclusioni difensive; tuttavia l'effetto invalidante dell'omesso esame dipende dal contenuto argomentativo delle conclusioni, come chiarito dalla giurisprudenza.
Consente il motivo di cassazione per omessa motivazione o per mancanza di pronuncia su di una questione rilevante: qui è stato impugnato il mancato esame/decisione sulle sanzioni sostitutive.
art. 58, comma 1 (seconda parte), legge 24/11/1981 n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Il giudice che riceve la richiesta di sanzioni sostitutive deve esprimersi e, in caso di rigetto, motivare adeguatamente le ragioni per cui la pena sostitutiva non è idonea a perseguire la finalità rieducativa; l'assenza di tale decisione configura omessa pronuncia rilevabile in Cassazione.
Massime di principio
- L'omesso esame di conclusioni trasmesse via PEC non determina automaticamente nullità: la nullità sussiste solo se le conclusioni contengono un autonomo apparato argomentativo che eserciti effettivamente il diritto di difesa; se le conclusioni sono solo un elenco di richieste e la sentenza affronta i temi dell'appello, l'irregolarità non invalida il provvedimento.
- Se la difesa chiede sanzioni sostitutive, il giudice deve pronunciare espressamente: l'assenza di una decisione sulle sanzioni sostitutive è omessa pronuncia e può portare all'annullamento con rinvio.
- In sede difensiva è strategico inserire nelle conclusioni telematiche non solo le richieste, ma anche argomentazioni specifiche che giustifichino la concessione delle sanzioni sostitutive (inquadramento normativo e ragioni rieducative), per evitare che le conclusioni siano considerate meramente apparenti.
- Per il giudice, il rigetto di una sanzione sostitutiva va motivato con riferimento esplicito alla insufficienza della misura rispetto alla finalità rieducativa; motivazioni implicite o assenti possono essere censurate in Cassazione.
- Per il difensore è utile verificare l'avvenuta inserzione in fascicolo delle conclusioni telematiche e, se possibile, sollecitare l'annotazione in udienza o presentare le richieste anche nel contraddittorio orale per ridurre il rischio di omissioni.
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