Cassazione Penale, Sentenza n. 37789/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 4/11/2022 per tardività. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che, poiché l'imputato era stato giudicato in assenza, al termine ordinario di impugnazione dovevano aggiungersi 15 giorni (introdotti dal d.lgs. n.150/2022) per consentire al difensore di acquisire il mandato; perciò il termine utile sarebbe stato il 14/03/2023 e non il 27/02/2023, rendendo tempestivo l'appello depositato il 07/03/2023.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria (art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022) limita l'applicazione dell'art. 585, comma 1-bis, alle sole sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata "pronunciata" (lettura del dispositivo) il 4/11/2022, quindi la nuova disciplina non si applica anche se la motivazione è stata depositata successivamente e benché il deposito della motivazione sia avvenuto entro i termini. Di conseguenza il termine di impugnazione decorreva e scadeva il 27/02/2023; l'appello del 07/03/2023 è tardivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, codice di procedura penale
Prevede l'aumento di 15 giorni del termine di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, al fine di consentire l'acquisizione del mandato. La Corte ha ritenuto la norma applicabile solo se la sentenza è stata "pronunciata" dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. f))
Ha introdotto le modifiche al codice di procedura penale, tra cui l'art. 585 comma 1-bis e le altre disposizioni concernenti l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza; è entrato in vigore il 30/12/2022
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
«Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
Disposizione transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; la Corte ha interpretato "pronunciate" come il momento della lettura del dispositivo (pronuncia), escludendo rilevanza al successivo deposito della motivazione
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, codice di procedura penale
Disposizioni che riguardano il mandato specifico per impugnare dell'avvocato dell'imputato giudicato in assenza; la Corte le collega all'art. 585 comma 1-bis e alla loro applicazione subordinata al criterio temporale della pronuncia
art. 533, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato per chiarire che la 'pronuncia' della sentenza si identifica con la lettura del dispositivo, momento ritenuto certo e rilevante ai fini dell'applicazione della normativa transitoria
Massime di principio
- Per determinare se le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 si applicano, rileva la data di pronuncia della sentenza (lettura del dispositivo) e non il successivo deposito della motivazione.
- Se la sentenza è stata pronunciata prima del 30/12/2022, il regime speciale (mandato specifico e termine aggiuntivo di 15 giorni per l'imputato giudicato in assenza) non si applica, anche se la motivazione è depositata dopo tale data.
- Il termine ordinario di impugnazione continua a decorrere secondo le regole tradizionali quando la pronuncia sia anteriore all'entrata in vigore della riforma; il mancato rispetto di tale termine comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- Per la certezza dei termini processuali è preferibile far riferimento al momento della lettura del dispositivo quale punto di riferimento univoco per l'applicabilità della disciplina transitoria.
- In situazioni borderline, verificare sempre: data di pronuncia (lettura del dispositivo), data di deposito della motivazione, se l'imputato è stato giudicato in assenza, e la data di entrata in vigore della norma che introduce eventuali proroghe o obblighi (es. mandato specifico).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37476/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37480/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37481/2023 del 14/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →