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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32460/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, formalmente articolato come denuncia di violazioni di legge e vizi della motivazione, ma sostanzialmente diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze probatorie e testimoniali, in relazione alla configurabilità dei delitti contestati. La Corte ha rilevato che la motivazione della decisione impugnata era completa e priva di manifeste illogicità e che le censure si limitavano a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali. Tale richiesta è estranea al giudizio di legittimità, nel quale la Corte di cassazione non può rileggere gli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica della decisione e l'assenza di illogicità manifesta e immediatamente percepibile nella motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo non denunciasse effettive violazioni di legge o vizi motivazionali controllabili in sede di legittimità, ma sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi secondo l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione in materia di violazioni di legge e vizi della motivazione, escludendo che essi possano essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato quanto alle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003

    Richiamato per imporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formulato come denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rinnovata valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non può rileggere autonomamente gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'illogicità manifesta e immediatamente percepibile; non comprende il controllo della maggiore o minore rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali secondo una lettura alternativa proposta dal ricorrente.
  • Il giudizio di cassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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