Cassazione Penale, Ordinanza n. 32460/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo, formalmente articolato come denuncia di violazioni di legge e vizi della motivazione, ma sostanzialmente diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze probatorie e testimoniali, in relazione alla configurabilità dei delitti contestati. La Corte ha rilevato che la motivazione della decisione impugnata era completa e priva di manifeste illogicità e che le censure si limitavano a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali. Tale richiesta è estranea al giudizio di legittimità, nel quale la Corte di cassazione non può rileggere gli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica della decisione e l'assenza di illogicità manifesta e immediatamente percepibile nella motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo non denunciasse effettive violazioni di legge o vizi motivazionali controllabili in sede di legittimità, ma sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi secondo l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione in materia di violazioni di legge e vizi della motivazione, escludendo che essi possano essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
Applicato quanto alle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato per imporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formulato come denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rinnovata valutazione delle prove.
- La Corte di cassazione non può rileggere autonomamente gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'illogicità manifesta e immediatamente percepibile; non comprende il controllo della maggiore o minore rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali secondo una lettura alternativa proposta dal ricorrente.
- Il giudizio di cassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione impugnata.
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