Cassazione Penale, Sentenza n. 22647/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla gestione della Nuova Edil s.n.c. (dichiarata fallita il 5/7/2016). Contro la decisione di merito proponeva due motivi: (1) mancata, contraddittoria e illogica motivazione rispetto alla contestata distrazione di somme, sostenendo che le risorse erano state impiegate per pagamenti a lavoratori e fornitori; (2) errata applicazione della norma e vizi di motivazione rispetto alla qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale per occultamento/sottrazione delle scritture (anni 2014-2015), sostenendo che si trattò al più di una omissione/menzogna priva di rilevanza penale tale da integrare la bancarotta semplice ex art. 217, comma 2 Lfall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la motivazione delle decisioni di merito (prima e d'appello) formi un corpo unico e sia congrua: dalle rilevazioni del Curatore e dalle dichiarazioni degli ex soci emerse entrate rilevanti (circa €490.000) e versamenti del ricorrente, mentre manca prova documentale che le somme siano state destinate coerentemente alle finalità sociali; la mera affermazione che i fondi siano stati assorbiti da costi gestionali non è sufficiente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il tentativo di ricondurre la condotta alla bancarotta semplice: l'omessa produzione delle scritture e la falsa dichiarazione ai soci (che erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza) costituiscono indice della volontà di occultamento e del fine di arrecare pregiudizio ai creditori. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione del ricorso per cassazione e regolamenta i riferimenti che possono essere impugnati; richiamata per i limiti nella riproduzione dei motivi di impugnazione
art. 217, comma 2, legge fallimentare (Lfall)
art. 217, comma 2 L. fall.
Norma sulla bancarotta semplice richiamata dal ricorrente per una possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto però sussistere la bancarotta fraudolenta documentale, non la semplice
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente
Richiamato per le escussioni ex art. 197 (sommarie informazioni) rese dagli ex soci acquisite nei fascicoli; utilizzate come elementi probatori
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello, quando si integra strettamente con quella di primo grado, va considerata congiuntamente: la Corte di Cassazione valuta il corpo argomentativo complessivo
- In materie di bancarotta fraudolenta, l'onere probatorio grava sull'amministratore che afferma la destinazione delle risorse a costi aziendali: la generica dichiarazione senza documentazione non è idonea a escludere la distrazione
- L'omessa tenuta o mancata esibizione delle scritture contabili, unita a dichiarazioni mendaci circa la loro esistenza/sequestro, è indice rilevante della volontà di occultamento finalizzato a danneggiare i creditori e può integrare bancarotta fraudolenta documentale
- Tentativi di giustificazione non documentati (es. affermazioni che i libri siano stati sequestrati) non valgono a travolgere le risultanze della relazione del Curatore e le dichiarazioni dei terzi acquisite
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) quando emerga colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione
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