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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma emessa dalla Corte d'appello di Lecce deducendo violazione della legge processuale: secondo il difensore le conclusioni scritte inviate via PEC in vista dell'udienza cartolare di appello non sono state acquisite agli atti né valutate dalla Corte, perché inoltrate ad un indirizzo PEC relativo a una diversa cancelleria della stessa Corte (Sezione unica invece di Sezione promiscua). Si è dedotta nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 29/1993.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo la memoria stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quello della cancelleria titolare, non è configurabile la nullità richiesta perché: (i) l'atto era pervenuto comunque alla Corte competente con chiari riferimenti al procedimento e avrebbe dovuto essere trasmesso dalla cancelleria ricevente a quella competente; (ii) la memoria si limitava a richiedere l'accoglimento dell'appello riproponendo integralmente i motivi già svolti nell'atto di impugnazione, senza aggiungere argomentazioni nuove; (iii) la Corte territoriale aveva comunque esaminato e respinto tutti i motivi di impugnazione. Per queste ragioni non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e disposta l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la mancata acquisizione e valutazione delle conclusioni difensive trasmesse per PEC, nel regime emergenziale, può integrare una nullità generale a regime intermedio. Tuttavia, tale nullità non opera se la memoria non contiene argomentazioni nuove ma solo la mera richiesta di accoglimento delle censure già esposte e purché i motivi siano comunque stati esaminati dalla Corte d'appello.

  • decreto-legislativo n. 29 del 1993

    decreto legislativo n. 29 del 1993

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza iniziale ma non sviluppato dalla Corte nella motivazione; pertanto la Cassazione non ha dato un'interpretazione decisiva della norma nel caso concreto.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23 d.l. 28 72( ottobre 2020 n. 137

    Norma che ha introdotto procedure di trattazione scritta e la possibilità di depositare conclusioni per via telematica in regime emergenziale. La Corte sottolinea che l'invio di conclusioni via PEC costituisce una forma di partecipazione attiva del difensore al processo, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020

    La Cassazione ha proceduto a trattazione scritta ai sensi di questa disposizione; ciò ha consentito lo svolgimento del giudizio sulla base dei depositi scritti delle parti.

  • art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alle modalità di deposito telematico presso gli uffici giudiziari: l'allegato ministeriale DGSIA individuava indirizzi PEC per i depositi e le specifiche tecniche; la Corte rileva che per la Corte di appello di Lecce l'allegato indicava entrambi gli indirizzi PEC senza distinzione per Sezione, con implicazione che la cancelleria ricevente avrebbe dovuto trasmettere l'atto alla cancelleria competente.

  • Provvedimento DGSIA 9 novembre 2020

    allegato al provvedimento del Ministero della Giustizia - DGSIA - del 9 novembre 2020

    L'allegato indicava entrambi gli indirizzi PEC relativi alla Corte d'appello di Lecce, circostanza che la Corte utilizza per sostenere che non vi era chiarezza sulle distinzioni di Sezione e che la cancelleria ricevente doveva comunque provvedere al tempestivo inoltro dell'atto.

  • art. 52 d.lg. n. 196 del 2003

    art. 52 d.lg. n. 196 del 2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private in caso di diffusione della sentenza, conformemente a questa disposizione.

Massime di principio

  • L'invio di conclusioni scritte via PEC costituisce esercizio della partecipazione difensiva nel regime emergenziale e la mancata valutazione può integrare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., salvo casi specifici.
  • Se la conclusione inviata via PEC non aggiunge argomentazioni nuove ma si limita a riproporre i motivi già svolti nell'atto di impugnazione, la mancata acquisizione di tale memoria non determina automaticamente nullità se i motivi sono comunque stati esaminati dal giudice.
  • Quando un atto è inviato alla stessa autorità giudiziaria con chiari riferimenti al procedimento (numero di registro, udienza), la cancelleria ricevente ha il dovere di trasmetterlo tempestivamente alla cancelleria competente; il difetto di inoltro può gravare sulla cancelleria ricevente più che sul difensore, se l'indirizzo PEC è riconducibile alla stessa sede giudiziaria.
  • È responsabilità del difensore accertare l'indirizzo PEC corretto e conservare le ricevute di avvenuta trasmissione; tuttavia, l'ambiguità negli elenchi ufficiali (es. DGSIA) può attenuare l'addebito di colpa in capo al difensore.
  • In caso di censura di nullità procedurale, la Corte di Cassazione può esaminare gli atti per verificare se la presunta violazione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa sostanziale.

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