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Sentenza

Sentenza n. 4043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 407 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio Comunale di Latina n. 103/2024, relativa all'approvazione dell'addendum al contratto di concessione dell'impianto natatorio, e deliberazione della Giunta Comunale n. 379/2024, relativa all'approvazione di lavori sull'impianto scoperto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e concessionario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. Hanno dedotto l'erroneità della pronuncia quanto alla ritenuta insussistenza della legittimazione e dell'interesse dell'associazione dei consumatori e dei singoli utenti; la violazione di legge per l'omessa applicazione di un metodo meritocratico e per la violazione del diritto allo sport delle persone diversamente abili; nonché la violazione di legge e l'eccesso di potere per l'omessa concessione di spazi acqua e per l'applicazione delle tariffe alle associazioni sportive natatorie. Il TAR aveva inoltre rilevato la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva, il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria e l'assenza di specifiche censure riferite agli atti impugnati. Il ricorso di primo grado era composto da 94 pagine, pari a circa 164.932 caratteri e 101 pagine secondo i criteri di conversione applicabili, a fronte del limite ordinario di 70.000 caratteri, senza autorizzazione al superamento. Le appellanti non hanno specificamente contestato in appello la ratio decidendi fondata sulla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, limitandosi sostanzialmente a riproporre il ricorso di primo grado. Inoltre, le doglianze sulle tariffe riguardavano una deliberazione della Giunta Comunale n. 378/2024, diversa da quella impugnata, mentre la deliberazione n. 379/2024 concernente i lavori sull'impianto scoperto non risultava accompagnata da specifici motivi di illegittimità.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibile la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva e per la mancanza di motivi specifici contro gli atti impugnati. Ha rilevato che le appellanti non avevano censurato in modo puntuale tale autonoma ratio decidendi, con conseguente formazione del giudicato sul relativo profilo, nonché sul difetto di giurisdizione concernente la domanda risarcitoria. La violazione non è stata considerata riconducibile alla mera prolissità o al solo superamento dei limiti dimensionali, ma alla compromissione dell'intelligibilità dell'atto e alla confusa esposizione dei fatti e delle censure. Il Collegio ha inoltre evidenziato che le doglianze sulle tariffe riguardavano un atto non impugnato e che, rispetto alla deliberazione sui lavori, non erano stati dedotti motivi specifici. Le spese del grado sono state poste a carico delle appellanti e liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte appellata, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione

    La chiarezza e la sinteticità costituiscono principi generali del processo amministrativo, funzionali al giusto processo e alla ragionevole durata del giudizio; la loro violazione può determinare l'inammissibilità quando renda l'atto non intelligibile.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il ricorso deve contenere distintamente: (…) d) i motivi specifici su cui si fonda

    Il ricorso deve individuare in modo distinto e specifico le censure riferite agli atti impugnati; mere enunciazioni di principio o doglianze riferite ad atti diversi non soddisfano tale requisito.

  • art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione del c.p.a.

    consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice

    Il superamento dei limiti dimensionali è disciplinato dalle norme di attuazione e, nella formulazione vigente richiamata dalla decisione, non comporta di per sé l'inammissibilità, ma la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità può comunque condurre all'inammissibilità quando incida sull'intelligibilità dell'atto.

  • art. 13-ter dell'allegato II al c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 813, legge 30 dicembre 2024, n. 207

    ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

    La sentenza di primo grado aveva applicato la disciplina relativa all'ulteriore contributo unificato per la violazione dei limiti dimensionali in assenza di autorizzazione; tale statuizione è richiamata dal Consiglio di Stato nel contesto della conferma della decisione.

  • art. 111 Cost.

    giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata

    La chiarezza e la sinteticità degli atti processuali sono funzionali alla ragionevole durata del processo.

  • art. 24 Cost.

    Il dovere di chiarezza e sinteticità tutela anche l'effettività del diritto di difesa, evitando che la formulazione oscura dell'atto renda difficoltosa la comprensione delle questioni.

  • art. 6 CEDU

    Il principio di chiarezza e sinteticità è richiamato quale strumento coerente con le garanzie del giusto processo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva può determinare l'inammissibilità del ricorso non per la mera prolissità o per il solo superamento dei limiti dimensionali, ma quando la struttura e la redazione dell'atto compromettano l'intelligibilità dell'esposizione dei fatti e delle censure, impedendo di individuare le questioni controverse e i motivi specifici di impugnazione.
  • Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali, in assenza di autorizzazione, non comporta automaticamente l'inammissibilità quando la disciplina vigente lo collega all'applicazione di una conseguenza economica; resta tuttavia autonomamente rilevante la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità qualora essa renda l'atto oscuro o confuso.
  • L'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di correlare ciascuna censura al contenuto dell'atto impugnato; enunciazioni generiche di principi o doglianze riferite a un provvedimento diverso da quello impugnato non sono idonee a fondare l'azione di annullamento.
  • In appello, la parte deve censurare specificamente tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle deduzioni di primo grado non supera una statuizione di inammissibilità fondata sulla violazione dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità.
  • La domanda di annullamento non può essere utilmente proposta per contestare effetti o discipline contenuti in un atto amministrativo diverso da quello effettivamente impugnato; le censure devono riguardare l'atto individuato nell'oggetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

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