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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12696/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di appello in quanto, pur avendo l'intestazione con le generalità del Kruk e i riferimenti al suo processo, la motivazione e il dispositivo risultavano riferiti a un'altra persona (Pagano Cesare). Si deduceva violazione delle norme sul contenuto della motivazione e sull'integrità della sentenza (art. 546 e art. 125, comma 3, c.p.p., con richiamo anche agli artt. 111 Cost. e norme procedurali richiamate nell'atto). In seguito il giudice d'appello aveva tentato di correggere il testo sostituendo pagine, ma la correzione era stata adottata oltre il termine previsto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo ricorso (depositato il 17/03/2019), dichiarando la nullità insanabile della sentenza di appello per difetto di motivazione attinente all'imputato (motivazione e dispositivo riferiti ad altro soggetto). Ha ritenuto non sanabile l'errore tramite correzione de plano effettuata dopo il termine di deposito. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Il secondo ricorso è stato superato e non ha rilevanza una volta accertata la nullità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato dal ricorrente per violazione di norme processuali e nullità della sentenza di appello.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto ad un processo conforme ai principi di ragionevole durata e motivazione; sottolinea l'importanza della motivazione personale della decisione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Nullità per difetto di motivazione quando la motivazione non riguarda l'imputato; il vizio è radicale e non sanabile con semplici correzioni materiali.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate relative alla formazione degli atti processuali e contenuti delle decisioni; utilizzate a fondamento delle doglianze processuali sul contenuto della sentenza.

  • art. 185, cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul giudizio di appello e sulle sue forme, richiamate per evidenziare la correttezza formale richiesta alla sentenza impugnata.

  • art. 546, cod. proc. pen.

    Disposizione centrale: la sentenza di appello è nulla se la motivazione non attiene all'imputato; da qui la declaratoria di nullità insanabile.

  • art. 599, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo del dispositivo d'appello originario; norma processuale citata nella decisione di merito ma senza incidere sul giudizio di legittimità relativo alla nullità.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla riduzione di pena per il giudizio abbreviato: dedotta nel secondo ricorso (mancata riduzione di un terzo), ma resa superflua dall'esito del primo ricorso che ha portato all'annullamento.

  • art. 130, cod. proc. pen.

    Richiamata in giurisprudenza per differenziare i vizi emendabili da quelli insanabili; qui la Cassazione ha ritenuto il vizio non emendabile.

  • art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale sull'impossibilità di sanare la nullità mediante provvedimenti successivi quando la nullità ha già prodotto effetti.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Termine per il deposito della sentenza d'appello: la correzione disposta dalla Corte dopo tale termine è stata considerata inefficace a sanare la nullità.

Massime di principio

  • Una sentenza di appello che, nonostante l'intestazione corrette, contiene nella motivazione e/o nel dispositivo riferimenti a un altro imputato è affetta da nullità insanabile ex art. 546 e art. 125 c.p.p.; tale nullità non è sanabile con correzioni materiali successive se adottate oltre i termini o quando il vizio ha già operato.
  • La correzione de plano delle pagine della sentenza può essere inefficace se effettuata dopo il termine previsto per il deposito o quando l'errore è sostanziale e incide sulla decisione resa; in tali casi occorre la rinnovazione dell'intero giudizio in appello.
  • Se è tempestivamente proposta impugnazione in Cassazione per il vizio di cui sopra, il giudice di legittimità può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio a diversa corte d'appello; ciò rende superflue ulteriori doglianze subordinate (es. calcolo della riduzione per il rito abbreviato).
  • La mancanza, l'incompletezza o l'incoerenza della motivazione (anche per pagine mancanti o riferimenti a soggetti diversi) costituisce un difetto di motivazione che può comportare nullità quando non sia possibile ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.

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