Cassazione Civile, Ordinanza n. 05594/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore, dipendente di una società dichiarata fallita, a ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento di ultime mensilità retributive e dei ratei di tredicesima non corrisposti. La Corte d'appello aveva riconosciuto il credito ritenendo applicabile l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 80/1992, poiché le mensilità richieste si collocavano nei dodici mesi decorrenti dalla presentazione del primo ricorso per la declaratoria di fallimento. L'INPS ha impugnato deducendo violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992: secondo il ricorrente, poiché il lavoratore aveva continuato a prestare attività dopo l'apertura della procedura concorsuale, il parametro temporale corretto era quello di cui alla lett. c), con riferimento alla cessazione dell'esercizio provvisorio e non alla data del ricorso per fallimento; conseguentemente, le mensilità di luglio e agosto 2011 e i relativi ratei di tredicesima non sarebbero rientrate nell'ultimo trimestre rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, ribadendo che, per i lavoratori che abbiano continuato a lavorare dopo l'apertura della procedura concorsuale, la decorrenza del periodo utile ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia va individuata secondo l'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 80/1992, prendendo come riferimento la cessazione dell'esercizio provvisorio o altra data equivalente prevista dalla norma, e non la data del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Poiché nel caso concreto il rapporto era proseguito dopo il fallimento fino al 31 dicembre 2011 e i crediti richiesti si collocavano in un momento anteriore che non costituiva l'ultimo trimestre utile, la domanda del lavoratore è stata rigettata nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la particolarità e l'alternanza degli esiti nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 1, primo comma, d.lgs. 80/1992
individua l'ambito soggettivo e oggettivo della tutela del Fondo di garanzia nei confronti dei crediti di lavoro insoluti del datore insolvente.
art. 2, primo comma, lett. a), d.lgs. 80/1992
il periodo di dodici mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura concorsuale si applica ai lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa prima dell'apertura della procedura.
art. 2, primo comma, lett. c), d.lgs. 80/1992
per i lavoratori che abbiano continuato a lavorare dopo l'apertura della procedura concorsuale, il termine di riferimento decorre dalla cessazione dell'esercizio provvisorio, dalla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa o dalla cessazione del rapporto durante tale fase.
art. 3 Cost.
la lettura della norma speciale non è ritenuta contrastante con il principio di eguaglianza.
art. 38 Cost.
la limitazione temporale della garanzia del Fondo è considerata coerente con la finalità previdenziale di tutela ravvicinata alla cessazione dell'attività lavorativa.
art. 3 della Direttiva 80/987/CEE
la disciplina interna è interpretata in coerenza con la direttiva europea, che consente agli Stati membri di determinare la data di riferimento dei crediti non pagati.
art. 1 della Direttiva 2002/74/CE
richiamata quale fonte che ha modificato la disciplina europea della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore.
art. 16 della Direttiva 2008/94/CE
richiamata quale disposizione che ha abrogato la precedente direttiva ma mantenuto una disciplina analoga sulla protezione dei crediti retributivi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il lavoratore abbia cessato di lavorare prima dell'apertura della procedura concorsuale, il Fondo di garanzia interviene se le ultime tre mensilità insolute si collocano nei dodici mesi anteriori alla domanda di apertura della procedura; quando invece il rapporto prosegua dopo l'apertura della procedura, il termine va ancorato alla diversa data prevista dalla lett. c) della norma speciale.
- Ai fini dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia, la nozione di 'ultimi tre mesi' non può essere riferita a periodi in cui il lavoratore non maturi retribuzione, come le sospensioni a zero ore, perché la garanzia copre solo periodi nei quali esisteva un diritto salariale non adempiuto.
- La disciplina del Fondo di garanzia va interpretata in modo coerente con la normativa europea, che consente agli Stati membri di individuare una data di riferimento per delimitare temporalmente i crediti retributivi tutelati.
- Se la questione è definibile sulla base degli accertamenti di fatto già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio, rigettando o accogliendo la domanda secondo i presupposti di diritto accertati.
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