Cassazione Civile, Ordinanza n. 06253/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa per tasse automobilistiche nei confronti del contribuente. In primo grado il ricorso avverso l’ingiunzione era stato respinto dalla commissione tributaria provinciale; in appello, la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame e, pur dando ragione al contribuente, aveva compensato integralmente le spese di lite dei due gradi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il giudice d’appello disposto la compensazione delle spese in assenza di gravi ed eccezionali motivi. La censura era diretta esclusivamente contro la statuizione sulle spese, non contro il merito della decisione tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la doglianza. Ha ricordato che la compensazione delle spese è rimessa a un potere discrezionale del giudice di merito, ma che, una volta esclusa la soccombenza reciproca, essa può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla generica "controvertibilità fattuale" della vicenda, è stata giudicata insufficiente a integrare i presupposti legali della compensazione, soprattutto perché il ricorrente era risultato totalmente vittorioso nel merito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sulla violazione di legge dedotta contro la statuizione sulle spese.
richiamato quale criterio generale della soccombenza per la regolazione delle spese processuali.
la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
nel processo tributario applicabile ratione temporis, prevede la compensazione delle spese solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2
ha modificato l’art. 92 c.p.c. in senso restrittivo quanto alla compensazione delle spese.
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina della compensazione delle spese.
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
ha integrato la disciplina dell’art. 92 c.p.c. richiamata dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è una deroga al principio di soccombenza e, quando non vi sia soccombenza reciproca, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate dal giudice.
- Nel processo tributario, la motivazione della compensazione deve essere concreta e razionalmente coerente: formule generiche come la mera controvertibilità fattuale della vicenda non bastano a legittimare la deroga al criterio della soccombenza.
- La statuizione sulle spese, pur espressione di discrezionalità del giudice di merito, è censurabile in cassazione quando la motivazione che sorregge la compensazione sia manifestamente illogica, inconsistente o erronea.
- La parte totalmente vittoriosa nel merito non può essere privata del rimborso delle spese processuali se non in presenza dei rigorosi presupposti legali della compensazione.
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