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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione: la Corte d'appello non ha esaminato né motivato in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva formulata in appello e, con riguardo all'aumento di pena per la continuazione, ha applicato esclusivamente la regola prevista dall'art. 81, quarto comma, c.p., come se fosse stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica, mentre il Tribunale di primo grado aveva escluso la natura reiterata della recidiva ritenendo sussistente soltanto la recidiva specifica; ne deriverebbe quindi un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha affrontato esplicitamente la doglianza relativa all'esclusione della recidiva e ha errato nell'applicare l'art. 81, quarto comma, c.p., non tenendo conto della statuizione del Tribunale che aveva ritenuto presente solo la recidiva specifica. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su tali punti.

Norme richiamate

  • art. 81, quarto comma, codice penale

    La Corte ha ritenuto che l'art. 81, quarto comma, c.p. è applicabile quando sussiste la recidiva reiterata e specifica; non può essere applicato quando, come nel caso concreto, il giudice di primo grado ha ritenuto presente soltanto la recidiva specifica.

  • art. 99, quarto comma, codice penale

    L'art. 99, quarto comma, c.p. è richiamato internamente dall'art. 81, quarto comma; la Cassazione osserva che tale richiamo non può operare se la recidiva non è stata qualificata come reiterata, per cui il richiamo normativo è stato impropriamente utilizzato dalla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è tenuto ad affrontare e motivare espressamente tutte le doglianze sollevate in appello, in particolare quelle relative alla qualificazione della recidiva; la mancata pronuncia costituisce vizio di motivazione.
  • Se il giudice di primo grado ritiene sussistente solo la recidiva specifica, non è possibile applicare le disposizioni previste per la recidiva reiterata (e i richiami normativi ad essa collegati); l'errata applicazione di tali norme comporta annullamento con rinvio.
  • In tema di continuazione e aumento di pena, la scelta della norma di riferimento deve essere coerente con la qualificazione della recidiva: la recidiva specifica e la recidiva reiterata hanno effetti diversi sul trattamento sanzionatorio.
  • Il rimedio corretto, quando la motivazione è carente o contraddittoria su punti decisivi (recidiva, continuazione), è l'annullamento parziale con rinvio per consentire un nuovo esame di merito sulle questioni non adeguatamente valutate.
  • Per chi impugna, è essenziale formulare chiaramente le richieste (esclusione della recidiva, diversa quantificazione dell'aumento per continuazione) e depositare memorie che ne evidenzino le ragioni, perché l'omessa risposta da parte del giudice può portare a successo in Cassazione.

Testo integrale

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