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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21327/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del 14/11/2024 con cui il Tribunale di Potenza aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di Giuseppe Scarci per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestata quale collegata alla presunta direzione del clan da parte del fratello Andrea e di Salvatore Scarcia. Il difensore ha censurato la insufficienza della gravità indiziaria: l'ordinanza avrebbe valorizzato elementi ritenuti inidonei dal GIP su altri capi non impugnati, avrebbe dato rilievo a rapporti di parentela, a occasionali conversazioni intercettate, alla mancata partecipazione del ricorrente alla cooperativa Nereide e a evocazioni riferite alla sua persona (es. vicenda del locale Rodè), senza dimostrare un ruolo stabile, funzionale e organico nell'organizzazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha ritenuto che gli elementi indicati non configurino la partecipazione associativa richiesta per il reato di associazione mafiosa: l'assenza di adesione alla cooperativa Nereide, la mera parentela con il capo-clan, la conoscenza di fatti o conversazioni occasionali, l'evocazione della sua figura in vicende esterne non sono sufficienti a provare lo stabile inserimento e la messa a disposizione del sodalizio. La decisione richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la partecipazione mafiosa presuppone un ruolo dinamico e funzionale all'interno della struttura organizzativa, non meramente uno status.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso è stata applicata come capo di imputazione; la Corte ritiene però che, per l'applicazione precautelare, occorra grave indizio di partecipazione che dimostri uno stabile, organico e funzionale inserimento nel sodalizio, non semplice parentela o rapporti occasionali.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per disporre il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.

  • Sez. U, 12/07/2005, n. 33748 (Mannino)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la partecipazione mafiosa implica stabile e organico rapporto con la struttura associativa, con ruolo dinamico e funzionale, e non un mero status.

  • Sez. U, 27/05/2021, n. 36958 (Modaffari)

    Conferma del principio che la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei fini criminosi.

Massime di principio

  • Per misure cautelari per associazione mafiosa è necessario dimostrare gravità indiziaria che attesti un ruolo stabile e funzionale nell'organizzazione, non basta la parentela con il capo o la semplice notorietà.
  • La presenza di conversazioni intercettate o riferimenti del sospetto in eventi socio-commerciali non assume automaticamente valenza probatoria di partecipazione mafiosa; occorre collegare tali elementi a compiti, comportamenti ripetuti o disponibilità operativa verso il sodalizio.
  • L'assenza di adesione formale a strutture ritenute rilevanti (es. cooperative utilizzate per il controllo illecito di un settore) indebolisce significativamente l'accusa di controllo monopolistico o di partecipazione associativa, se non accompagnata da altri riscontri.
  • Decisioni preliminari che hanno escluso gravità indiziaria su distinti capi non possono essere semplicemente riutilizzate per sostenere una diversa imputazione senza motivazione nuova e specifica.
  • In fase difensiva è utile documentare l'assenza di rapporti organici, motivare le conversazioni contestate con spiegazioni lecite e sottolineare la mancanza di atti concreti che dimostrino messa a disposizione del sodalizio.
  • Per il pubblico ministero, invece, è necessario fornire elementi che dimostrino continuità, ruoli esecutivi o direttivi, compiti specifici e benefici derivanti dall'appartenenza, oltre a circostanze che colleghino le condotte al perseguimento dei fini criminosi del gruppo.

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