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Ordinanza

Ordinanza n. 516/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Caserta in data 19/11/2025, notificato in pari data;

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della richiesta di primo ingresso, adottato dalla Prefettura di Caserta il 19 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta ha archiviato la richiesta di primo ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'archiviazione era collegata alla mancata tempestiva sottoscrizione in formato digitale del contratto di lavoro. La ricorrente ha allegato che tale adempimento era stato successivamente eseguito e che era stato contestualmente inviato anche il modello Unilav. Ha inoltre sostenuto, implicitamente accolto in sede cautelare, che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'effettiva stipulazione del contratto nell'esercizio del potere oggetto di contestazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela interinale all'esito della sommaria delibazione. In particolare, ha considerato plausibilmente giustificata, alla luce delle allegazioni della ricorrente, la mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto, poi effettivamente intervenuta insieme all'invio del modello Unilav. Il Collegio ha comunque rilevato che l'effettiva stipulazione del contratto avrebbe dovuto essere valutata dall'Amministrazione nell'esercizio del potere esercitato, sicché il provvedimento di archiviazione non poteva, allo stato, essere mantenuto. Per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata tempestiva sottoscrizione digitale di un contratto di lavoro può risultare giustificata, ai fini della sommaria delibazione, quando la sottoscrizione intervenga successivamente e sia accompagnata dall'invio della relativa comunicazione obbligatoria.
  • L'Amministrazione, nell'esercizio del potere di archiviazione di una richiesta di primo ingresso per lavoro, deve valutare l'effettiva stipulazione del contratto intervenuta prima o comunque in relazione all'adozione del provvedimento, non potendo arrestarsi automaticamente alla precedente mancanza della sottoscrizione digitale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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