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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41470/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle fotografie (screenshot) delle chat WhatsApp/Instagram/Telegram estratte dal suo telefono in assenza del previo provvedimento di sequestro/autorizzazione del pubblico ministero, invocando la qualificazione delle conversazioni come corrispondenza alla luce della sentenza Corte Cost. n.170/2023 e l'applicazione dell'art. 254 c.p.p.; sosteneva che tali chat erano decisive per dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza trovata (quantitativi che, senza le chat, sarebbero compatibili con uso personale). Con un secondo motivo contestava il modo di valutare il numero di dosi in rapporto al principio attivo, affermando che il quantitativo sarebbe stato compatibile con uso personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto le censure generiche perché il ricorrente non ha dimostrato la 'prova di resistenza': non ha illustrato come l'eliminazione delle chat inciderebbe sulla conferma della responsabilità, omettendo di considerare e discutere la prova centrale costituita dalle dichiarazioni confessorie del complice minorenne e i riscontri acquisiti nel procedimento a suo carico. Sul punto dell'inutilizzabilità delle chat, la Corte ha ribadito che la messaggistica va trattata alla stregua della corrispondenza e richiede in generale provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (art. 254 c.p.p.), ma ha osservato che in cassazione la questione è stata dedotta tardivamente e senza precisare fatti essenziali (ad es. se e quando il P.M. abbia autorizzato indagini tecniche successive sul telefono). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il precedente giudicato di merito resta; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 254 cod. proc. pen.

    comma 2 (richiesto per l'accesso al contenuto della corrispondenza)

    la disciplina richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria motivato per sacrificare la segretezza della corrispondenza; la messaggistica dei telefoni richiede analogo trattamento e non può essere liberamente consultata dalla Polizia Giudiziaria senza autorizzazione

  • art. 15 Cost.

    garantisce la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, secondo cui l'accesso ai contenuti richiede le garanzie previste

  • art. 353 cod. proc. pen.

    prevede l'apertura di plichi o corrispondenza con autorizzazione del P.M. quando necessario per acquisire elementi di prova a rischio di perdita; richiamato per analogia rispetto all'accesso al contenuto dei dispositivi

  • art. 191, comma 2 cod. proc. pen.

    consente la rilevabilità d'ufficio di inutilizzabilità assolta e patologica; tuttavia la parte deve fornire fatti essenziali per verificarne la fondatezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (qui la condanna a €3.000,00)

  • artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5 T.U. Stup.

    indicazione dei reati contestati all'imputato (concorso e normativa sulle sostanze stupefacenti)

  • Corte Cost. sent. n.170/2023

    affermazione secondo cui i messaggi possono essere qualificati, in determinate condizioni, come corrispondenza meritevole delle tutele di cui all'art. 15 Cost.; richiamata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle chat

Massime di principio

  • Se si deduce l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente (es. chat prelevate senza provvedimento), in cassazione occorre spiegare chiaramente e con riferimento ai fatti concreti in che modo l'espunzione di quelle prove comprometterebbe il complesso probatorio (prova di resistenza); la mera asserzione di decisività è insufficiente.
  • La messaggistica presente nei telefoni va generalmente trattata come corrispondenza e richiede, salvo casi urgenti debitiamente motivati, un provvedimento dell'autorità giudiziaria per l'accesso al contenuto (art. 254 c.p.p. e art. 15 Cost.).
  • Se la parte sostiene illegittimità nell'acquisizione dei dati, deve specificare i fatti essenziali (quando e come la Polizia Giudiziaria ha avuto accesso, se il P.M. ha successivamente autorizzato indagini tecniche, esiti di tali indagini), altrimenti la Corte di cassazione non può supplire mediante accertamenti di fatto.
  • La presenza di altre prove concorrenti (es. dichiarazioni confessorie di terzi o coimputati, riscontri materiali acquisiti validamente) può rendere non decisiva l'eventuale eliminazione di materiale probatorio controverso; il ricorrente deve valutare e contestare anche quelle prove per dimostrare l'insussistenza della 'prova di resistenza'.
  • La questione dell'inutilizzabilità può essere rilevata d'ufficio ma resta necessario che siano dedotti i presupposti di fatto che ne permettano la verifica, specie quando nei gradi di merito la questione non è stata affrontata.

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