Cassazione Penale, Sentenza n. 16331/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione di 52 batterie al litio, provento di furto ai danni della società Wind Tres p.a.. Il ricorrente ha chiesto la derubricazione del reato da ricettazione a furto, richiamando anche una precedente sentenza del Tribunale di Gorizia (23/09/2024, patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) relativa a furti di batterie simili commessi nel 2019. Inoltre ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione (art. 81, comma secondo c.p.) tra il reato per cui è processato in questa sede e i furti giudicati a Gorizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per discostarsi dai parametri di impugnazione di cui all'art. 606 c.p.p.. Quanto alla derubricazione richiesta, la Corte ha rilevato l'assenza di elementi circostanziati forniti dall'appellante (nessuna indicazione su luogo, tempo e modalità del presunto furto né elementi che colleghino il possesso al furto) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una semplice generica richiesta di derubricazione è inammissibile senza prove specifiche. Sul punto della continuazione, la Corte ha ritenuto corretto il convincimento del giudice di merito: i fatti per cui è stata dichiarata la ricettazione sono distinti dai furti giudicati a Gorizia (diversi luoghi, coinvolgimento di terzi, non identità di disegno criminoso), elementi che non consentono il riconoscimento della continuazione, trattandosi piuttosto di un "stile di vita delinquenziale". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve restare nei parametri di legittimità e non può consistere in censure manifestamente infondate o in una rivalutazione meramente critica del fatto; la Corte ha ritenuto i motivi addotti incongrui rispetto a tale articolo.
La norma sulla continuazione richiede l'identità del disegno criminoso e criteri di unitarietà tra reati; la Corte ha interpretato che differenze di luogo, coinvolgimento di terzi e natura processuale diversa rendono inesistente la continuazione nel caso concreto.
Richiamata come istituto applicato in una precedente sentenza (patteggiamento) ma la mera esistenza di quella condanna non è sufficiente, di per sé, a provare che il possesso dei beni sia derivato dai medesimi furti.
Prevede la conseguenza della condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, "Mauro")
Principio richiamato: una richiesta generica di derubricazione da ricettazione a furto, priva di elementi circostanziati che dimostrino la riconducibilità del possesso al furto, è inammissibile.
Massime di principio
- Una richiesta di derubricazione da ricettazione a furto deve essere supportata da elementi circostanziati: indicazioni sul luogo, sul tempo e sulle modalità del presunto furto o prove che colleghino direttamente il possesso del bene alla commissione del furto; la semplice coincidenza di oggetti simili o una precedente condanna non bastano.
- Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e elementi di unitarietà (identità di progetto e collegamento oggettivo/temporale): differenze sensibili come luoghi diversi, coinvolgimento di terzi o processi distinti possono impedire il riconoscimento della continuazione.
- In cassazione i motivi di impugnazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; censure generiche o mera rivalutazione del merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- La derivazione di responsabilità da precedenti condanne o da un "stile di vita delinquenziale" non sostituisce la necessità di prove specifiche per collegare il possesso di beni al singolo delitto di furto.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere imposte spese processuali e sanzioni (art. 616 c.p.p.); chi impugna deve tener conto del rischio economico di un ricorso infondato.
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