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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della determinazione dirigenziale municipale n. -OMISSIS- del 4 luglio 2025, comunicata il successivo giorno 11, recante l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un operatore per l’affidamento dei servizi balneari di salvamento indispensabili per la tutela della salute e l’incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale per il triennio 2025-2027 (CIG -OMISSIS-); 2) dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3 e 4; 3) del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale della procedura de qua; 4) della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 luglio 2025, recante comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; B) la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato con conseguente subentro della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo ai servizi balneari di salvamento per il triennio 2025-2027, nonché verbali di gara, lex specialis e comunicazione dell'aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 94, 95 e 98 d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere, sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe fornito informazioni false o fuorvianti, sia indicando personale non effettivamente alle proprie dipendenze o diverso da quello poi impiegato, sia producendo protocolli d'intesa con la polizia locale e l'autorità marittima non sottoscritti. Con i motivi aggiunti ha valorizzato documenti acquisiti successivamente, sostenendo che soltanto 4 dei 19 dipendenti indicati nell'offerta sarebbero stati impiegati e che i protocolli non sarebbero mai stati perfezionati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere, contestando la genericità dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti dall'art. 18 del disciplinare e sostenendo che il punteggio numerico avrebbe richiesto una motivazione analitica. La stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno chiesto il rigetto, osservando che le contestazioni sul personale e sui protocolli riguardavano la fase esecutiva, che il disciplinare non imponeva l'esistenza di contratti di lavoro già stipulati e che i criteri di gara erano sufficientemente dettagliati.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati. Quanto al personale, il disciplinare richiedeva l'indicazione nominativa delle risorse, con qualifica ed esperienza, ai fini della valutazione dell'offerta, ma non imponeva di allegare contratti di lavoro già in essere. La ricorrente non ha provato che, al momento della presentazione dell'offerta, le dichiarazioni fossero originariamente false, né che mancasse qualsiasi accordo, anche preliminare, per il possibile impiego dei soggetti indicati. La successiva sostituzione di lavoratori, verificatasi nella fase di esecuzione e resa plausibile dal ritardo nell'avvio del servizio e dalla stagionalità dell'attività, non incide sulla legittimità della valutazione effettuata in gara. Le eventuali conseguenze della sostituzione, quali risoluzione o risarcimento, attengono alla fase privatistica di esecuzione del contratto e alla giurisdizione ordinaria. Quanto ai protocolli, la lex specialis non richiedeva documenti già sottoscritti: lo schema prodotto costituiva una proposta unilaterale diretta a illustrare le modalità di coordinamento, al pari delle altre lettere d'intenti, e la sua concreta sottoscrizione o attuazione riguardava l'esecuzione contrattuale. È stata quindi esclusa la falsità o fuorvianza delle informazioni offerte. È stato inoltre ritenuto legittimo il sistema di valutazione dell'offerta tecnica: i concetti di coordinamento e proposte migliorative erano sufficientemente determinati, mentre l'art. 18.2 prevedeva sei livelli qualitativi, coefficienti numerici, media dei giudizi e normalizzazione. In presenza di criteri chiari, analitici e articolati, il punteggio numerico è sufficiente a esternare la motivazione della commissione. Respinta la domanda di annullamento, sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di subentro. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 4.000,00 per spese di lite al Comune e euro 4.000,00 all'impresa controinteressata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento dell'accordo quadro.

  • artt. 94, 95 e 98 d.lgs. 36/2023

    Sono richiamati in relazione alle contestazioni sulle informazioni false o fuorvianti e sulla possibile influenza indebita del processo decisionale della stazione appaltante; il giudice esclude che sia stata provata una falsità originaria rilevante nella fase di gara.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È richiamato per la disciplina dell'aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa e dei criteri di valutazione; il giudice ritiene legittimo il sistema predisposto dalla lex specialis.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 29 maggio 2024 n. 85

    “persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine”

    La definizione della figura professionale dell'assistente bagnanti supporta la valutazione secondo cui l'attività richiede formazione specifica, ma non è necessariamente caratterizzata da infungibilità personale.

  • art. 69 r.d. 23 maggio 1924 n. 827

    È richiamato dalla controinteressata in relazione alla possibilità di aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; la questione non è decisiva perché il ricorso è respinto.

  • art. 77 l. reg. 6 agosto 1999 n. 14

    È indicato quale base normativa dell'ordinanza comunale che ha fissato la stagione balneare 2025.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituiscono, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della società controinteressata e dei suoi esponenti.

  • art. 10 reg. (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali disposto in sentenza.

Massime di principio

  • La verifica della falsità o inattendibilità di una dichiarazione resa in gara deve essere riferita al momento della presentazione dell'offerta: la successiva mancata utilizzazione o sostituzione delle risorse indicate, se non dimostra l'originaria falsità della dichiarazione, non travolge la legittimità dell'aggiudicazione.
  • Quando la lex specialis richiede l'indicazione nominativa del personale ai fini della valutazione dell'esperienza e della qualificazione, ma non impone l'allegazione di contratti di lavoro già stipulati, la stazione appaltante non può considerare automaticamente falsa l'offerta solo perché i lavoratori indicati non risultano successivamente impiegati o formalmente dipendenti dell'aggiudicatario al momento della gara.
  • Le contestazioni relative alla sostituzione del personale o alla mancata concreta attuazione degli impegni organizzativi assunti dall'aggiudicatario appartengono, di regola, alla fase esecutiva del contratto e, in quanto attinenti a diritti e obblighi paritetici, rientrano nella giurisdizione ordinaria, senza incidere retroattivamente sulla legittimità della valutazione dell'offerta.
  • La produzione in gara di uno schema non sottoscritto di protocollo d'intesa può valere come proposta unilaterale illustrativa delle modalità organizzative offerte, se la lex specialis non richiede un accordo già perfezionato; la concreta sottoscrizione e attuazione del protocollo riguardano la fase esecutiva.
  • Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione dell'offerta tecnica quando la lex specialis prevede criteri, sottocriteri, soglie qualitative e metodo di attribuzione dei coefficienti sufficientemente chiari, analitici e articolati da rendere controllabile l'iter logico della commissione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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