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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09882/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2025. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo contestava la qualificazione giuridica dei fatti e, in sostanza, lamentava difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione; il secondo riguardava la determinazione del trattamento punitivo e il profilo circostanziale, quindi la misura della pena e la valutazione delle circostanze. La parte civile ha depositato memoria, ma la Corte rileva che tale memoria non ha inciso sulla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: il primo in quanto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente, lineare, coerente ed esauriente; il secondo perché la decisione di merito sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze è stata considerata sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece esclusa la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, poiché la sua memoria non ha influito sulla decisione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, in particolare il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate sulla motivazione, se il provvedimento impugnato presenta una giustificazione effettiva, coerente e logicamente esauriente.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti non sono proponibili in cassazione se mirano, in realtà, a contestare la sufficienza o la coerenza della motivazione senza evidenziare reali vizi rilevanti ai sensi del sindacato di legittimità.
  • Le valutazioni di merito sulla determinazione della pena e sul trattamento circostanziale non sono censurabili in cassazione quando risultino sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che non vi sia spazio per porre a carico del ricorrente anche le spese della parte civile quando la relativa attività difensiva non ha inciso sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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