Cassazione Penale, Ordinanza n. 09629/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2025. L'unico motivo deduceva il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento del fatto e alla sua qualificazione giuridica. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava quali elementi concreti fossero posti a base dell'asserito vizio, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta; inoltre, mancava la necessaria specificità, non essendovi correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi posti a base della censura; in difetto, il ricorso è generico e quindi inammissibile.
È richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro la motivazione della sentenza impugnata è generico, perché non individua con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura.
- La specificità del motivo richiede un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata: non è sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva della ricostruzione fattuale o della qualificazione giuridica.
- In presenza di un motivo privo di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata, la Corte non è posta in condizione di esercitare il proprio sindacato, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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