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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09629/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2025. L'unico motivo deduceva il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento del fatto e alla sua qualificazione giuridica. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava quali elementi concreti fossero posti a base dell'asserito vizio, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta; inoltre, mancava la necessaria specificità, non essendovi correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi posti a base della censura; in difetto, il ricorso è generico e quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro la motivazione della sentenza impugnata è generico, perché non individua con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura.
  • La specificità del motivo richiede un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata: non è sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva della ricostruzione fattuale o della qualificazione giuridica.
  • In presenza di un motivo privo di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata, la Corte non è posta in condizione di esercitare il proprio sindacato, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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