Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41165/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non confutava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11/04/2025. Il ricorso conteneva un unico motivo, formulato in termini estremamente generici: si deduceva un vizio di motivazione "senza alcuna ulteriore specificazione" in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti, ma senza indicare quali passaggi della motivazione sarebbero stati erronei, né quali elementi di fatto o di diritto imponessero una diversa decisione. La Corte ha rilevato che la censura non era correlata alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare il thema decidendum. Il richiamo all'art. 129 c.p.p. non era sorretto da un'effettiva confutazione della motivazione della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità e aspecificità.

  • art. 129 c.p.p.

    Il mero richiamo alla possibilità di immediata declaratoria di cause di non punibilità non basta, se non è sorretto da una censura specifica e argomentata della motivazione della decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, puntuale e confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata; la mera doglianza assertiva di vizio motivazionale è inidonea a introdurre un valido controllo di legittimità.
  • È inammissibile il motivo che non indichi in modo intellegibile quali passaggi della motivazione sarebbero erronei e perché, impedendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
  • La genericità e l'aspecificità del motivo ricorrono quando l'impugnazione non presenta correlazione tra le argomentazioni della sentenza e le critiche formulate dal ricorrente.
  • Il richiamo all'art. 129 c.p.p. non sostituisce l'onere di specificazione dei motivi di ricorso: la censura deve sempre spiegare perché la causa di non punibilità sarebbe immediatamente rilevabile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.