Ordinanza n. 1700/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto cat.a.12/imm/22 prot. 296 emesso dal Questore di Caserta e notificato il 12.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Caserta recante diniego, notificato il 12 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Caserta adottato il 1 dicembre 2022. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era fondato sull'inesistenza dei requisiti reddituali e alloggiativi. In sede cautelare il ricorrente ha contestato l'accertamento dell'Autorità, richiamando anche il consistente intervallo temporale tra l'adozione e la notificazione del provvedimento e allegando un successivo inserimento sociale e lavorativo. Il giudice ha rilevato, tuttavia, l'assenza di un principio di prova circa tale inserimento e ha ritenuto non scalfito l'accertamento fattuale compiuto dall'Amministrazione alla data di adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, non emergessero i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento. In particolare, il diniego risultava sostenuto da evidenze documentali attestanti l'assenza dei requisiti reddituali e alloggiativi; le allegazioni del ricorrente non erano sufficienti a mettere in discussione tale accertamento, riferito alla situazione esistente alla data di adozione dell'atto. Il mero decorso del tempo tra adozione e notificazione non è stato ritenuto rilevante, in assenza di prova dell'inserimento sociale e lavorativo medio tempore dedotto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata valutata secondo la sommaria delibazione propria della fase cautelare; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego può essere negata quando l'atto risulta fondato su evidenze documentali attestanti l'assenza dei requisiti richiesti e le allegazioni del ricorrente non offrono un principio di prova idoneo a scalfire l'accertamento amministrativo.
- La verifica della legittimità di un diniego deve essere riferita, in linea generale, alla situazione fattuale esistente alla data di adozione del provvedimento; il successivo decorso del tempo non è di per sé sufficiente a fondare la tutela cautelare.
- Il mero intervallo temporale tra l'adozione e la notificazione del provvedimento non rende irrilevante l'accertamento compiuto dall'Amministrazione, se non è accompagnato da prova di sopravvenuti elementi favorevoli, quali l'inserimento sociale e lavorativo dell'interessato.
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