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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23593/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un soggetto condannato in appello per omessa dichiarazione. La difesa ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente, qualificato come commercialista, contestava l'attribuzione del ruolo di effettivo amministratore della società e, quindi, la riconducibilità a lui del reato tributario. La memoria difensiva ha insistito per l'accoglimento del ricorso senza introdurre elementi di sostanziale novità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà doglianze di merito, dirette a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di appello, e quindi estranee al sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p. Ha inoltre osservato che la motivazione della corte di merito non era manifestamente illogica ed era sorretta da acquisizioni probatorie puntualmente richiamate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita il sindacato di legittimità e non consente di devolvere in cassazione censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in mere doglianze di merito, quando la motivazione impugnata non sia manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato di omessa dichiarazione è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, equiparato a quello di diritto ai fini della responsabilità penale.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La motivazione di merito è insindacabile in sede di legittimità quando non presenti manifesta illogicità e risulti sorretta da un apparato argomentativo coerente e da specifiche risultanze probatorie.
  • Ai fini del reato di omessa dichiarazione, la qualifica di amministratore di fatto è penalmente rilevante e comporta l'equiparazione all'amministratore di diritto nella titolarità degli obblighi dichiarativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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