Cassazione Civile, Ordinanza n. 08203/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dal difensore della ricorrente e, constatata la mancata costituzione della parte intimata e il potere del procuratore di rinunciare, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano a definitivo carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di constatazione redatto da verificatori Enel, a seguito del quale l'ufficio doganale ha emesso un atto di contestazione di sanzioni amministrative per un presunto allaccio abusivo alla rete elettrica riferito a un esercizio commerciale utilizzato dalla contribuente. La contribuente ha impugnato l'atto, ma il ricorso è stato respinto sia in primo grado sia in appello. In cassazione la parte soccombente ha proposto quattro motivi, i cui contenuti specifici non sono però riportati nel testo della decisione; la sentenza dà atto solo delle valutazioni della CTR su errata indicazione della partita IVA nel verbale, prescrizione, conteggi demandati a Enel e preteso difetto di legittimazione passiva. Prima della decisione nel merito del ricorso, il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia agli atti.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 504 del 1995
il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale
La CTR ha ritenuto che, quando viene esercitata l'azione penale, la prescrizione del credito dell'Amministrazione sia interrotta e riprenda a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale definitoria.
La sentenza penale di assoluzione resa con formula dubitativa non fa stato nel separato giudizio tributario.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se validamente proposta dal difensore munito di potere, determina l'estinzione del processo quando la parte intimata non si costituisce.
- La sentenza penale assolutoria resa con formula dubitativa non preclude autonomamente l'accertamento del giudice tributario, né vincola il giudizio civile o tributario separato.
- L'erronea indicazione di dati formali nel verbale di constatazione non assume rilievo decisivo se l'accertamento sostanziale dell'illecito risulta comunque compiuto e riferibile al soggetto interessato.
- Le contestazioni sul quantum dell'addebito devono essere indirizzate al soggetto che ha effettuato il conteggio o la quantificazione, quando la censura riguarda il calcolo tecnico della pretesa.
Come è indicizzato
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