Sentenza del 10/10/2024 n. 198 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tasse automobilistiche - Avviso di accertamento - Omessa motivazione del provvedimento - Assente la fattispecie all'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 - Rimessione degli atti in primo grado - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela decisione di primo grado è stata dichiarata radicalmente nulla per omessa motivazione; non è stata disposta la rimessione degli atti al giudice a quo perché il caso non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992; conseguentemente il giudice d'appello deve esaminare nel merito le ragioni addotte dal ricorrente (principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la sentenza di primo grado è stata dichiarata radicalmente nulla perché i giudici di primo grado hanno omesso completamente di motivare la loro decisione, rendendo impossibile conoscere l'iter argomentativo alla base; tuttavia la Corte osserva che la dichiarazione di nullità non comporta automaticamente la rimessione degli atti al giudice a quo poiché la fattispecie non rientra nei casi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992; pertanto le motivazioni sollevate dal ricorrente con l'atto introduttivo devono essere esaminate nel merito dal giudice dell'appello, secondo il principio della conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, mentre l'istituto della rimessione è un rimedio speciale limitato ai casi previsti dalla norma; il principio del doppio grado di giurisdizione non impone la rimessione (richiami: Cass. 18824/06, 32126/18, 21955/22).
Norme richiamate
limita i casi in cui è prevista la rimessione degli atti al giudice a quo; non si applica automaticamente alle sentenze nulle per omessa motivazione nel caso in esame
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 18824/06, Cass. 32126/18, Cass. 21955/22
confermano il principio secondo cui la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione può essere convertita in motivo di impugnazione da esaminare in appello e che la rimessione è un rimedio speciale limitato ai casi previsti dalla norma
Principio del doppio grado di giurisdizione
richiamato dalla Corte ma ritenuto privo di rilevanza costituzionale tale da imporre la rimessione degli atti al giudice a quo nelle ipotesi non contemplate dall'art. 59
Massime di principio
- La completa omissione della motivazione da parte del giudice di primo grado rende la sentenza radicalmente nulla.
- La dichiarazione di nullità non implica automaticamente la rimessione degli atti al giudice a quo: la rimessione è possibile solo nei limiti e nei casi previsti dall'art. 59 D.Lgs. 546/1992.
- Quando la nullità non rientra nelle ipotesi dell'art. 59, l'appello deve esaminare nel merito le questioni sollevate dal ricorrente per effetto della conversione della nullità in motivo di impugnazione.
- Le parti devono formulare e preservare le loro argomentazioni sin dal primo grado, ma l'assenza di motivazione può comunque permettere all'appello di decidere sul merito senza rimandare al giudice a quo.
- La richiesta di rimessione va proposta solo se ricorre espressamente una delle fattispecie previste dalla norma; altrimenti è destinata ad essere respinta.
- Il richiamo al principio del doppio grado di giurisdizione non basta, di per sé, a imporre la rimessione quando la legge limita l'istituto.
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